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Sez. 3, Sentenza n. 3416 del 09/10/1996 Cc. (dep. 23/11/1996) Rv. 206527 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - CONVALIDA | Pubblico ministero - Qualificazione giuridica del fatto - Diversa da quella ipotizzata dalla P.G. - Possibilità - Motivazione - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-10-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206527-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - CONVALIDA

Il pubblico ministero, quale "dominus" dell'imputazione, nel procedere alla convalida del sequestro probatorio, ha il potere di dare al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella ipotizzata dalla polizia giudiziaria, senza alcun dovere di motivare al riguardo. Infatti, l'unico obbligo di motivazione che compete al pubblico ministero, in conformità all'art. 355, comma secondo, cod. proc. pen., è quello relativo ai presupposti del sequestro, sicché è sufficiente che egli verifichi l'astratta configurabilità del reato ("fumus delicti").

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 355 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)