Sez. 5, Sentenza n. 2108 del 04/04/2000 Cc. (dep. 08/06/2000) Rv. 216366 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - DECRETO - FORMALITÀ | Sequestro operato dalla PG - Convalida da parte del PM - Motivazione - Riferimento alla ipotesi normativa - Richiamo ed allegazione degli atti di PG - Sufficienza.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - DECRETO - FORMALITÀ
In tema di convalida di sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria, adempie l'obbligo di motivazione il PM che, nel suo provvedimento, dia conto dei presupposti del vincolo e, quindi, della configurabilità del reato, con specificazione della relativa ipotesi normativa; poiché, per altro, nella fase delle indagini preliminari, l'organo dell'accusa non è tenuto a formulare l'imputazione, è sufficiente che il fatto per il quale si procede possa essere individuato anche attraverso gli atti redatti dalla polizia giudiziaria, cui il provvedimento faccia riferimento. In tal caso, invero, non si realizza lesione del diritto di difesa, che è garantito dalla consegna del verbale di sequestro e, comunque, dalla notifica del provvedimento del PM e dal successivo deposito ex art. 324 comma sesto cod.proc.pen. (Fattispecie relativa al sequestro di prodotti di pelletteria, recanti marchio contraffatto, nella quale, in sede di convalida, il PM aveva indicato gli articoli che si ipotizzavano violati ed aveva allegato al proprio decreto gli atti relativi agli accertamenti espressamente richiamati).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 355 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 6 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 com. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253, Cod. Pen. art. 473, Cod. Pen. art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)