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Sez. 1, Sentenza n. 5608 del 10/04/1984 Ud. (dep. 14/06/1984) Rv. 164838 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO - MANCATA PRONUNCIA DA PARTE DEL GIUDICE DI SECONDO GRADO - RILEVABILITÀ D'UFFICIO IN CASSAZIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1984-04-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/164838-01

IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO - MANCATA PRONUNCIA DA PARTE DEL GIUDICE DI SECONDO GRADO - RILEVABILITÀ D'UFFICIO IN CASSAZIONE - FATTISPECIE.*

La causa di inammissibilità della impugnazione, che non è soggetta a sanatoria, non rilevata dal giudice d'appello, deve essere rilevata anche d'ufficio dalla Corte di Cassazione, la quale, ai sensi degli artt. 539 n. 8 e 540 cod. proc. pen. deve annullare senza rinvio la sentenza di appello ed ordinare l'esecuzione di quella di primo grado. (fattispecie in tema di appello avverso la sentenza della Corte di assise, che ha giudicato ai sensi dell'art. 435 comma secondo cod. proc. pen. del reato di falsa testimonianza di Competenza del pretore, soggetta soltanto a ricorso per Cassazione).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 435 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 435 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 539 com. 8, Cod. Proc. Pen. art. 540

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)