Sez. 3, Sentenza n. 223 del 11/11/1986 Ud. (dep. 12/01/1987) Rv. 174783 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO - MANCATA PRONUNCIA DA PARTE DEL GIUDICE DI SECONDO GRADO - RILEVABILITÀ D'UFFICIO IN CASSAZIONE - FATTISPECIE: CONTRAVVENZIONE PUNIBILE CON LA SOLA AMMENDA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO - MANCATA PRONUNCIA DA PARTE DEL GIUDICE DI SECONDO GRADO - RILEVABILITÀ D'UFFICIO IN CASSAZIONE - FATTISPECIE: CONTRAVVENZIONE PUNIBILE CON LA SOLA AMMENDA.*
La causa di inammissibilità dell'impugnazione non dichiarata dal giudice d'appello non è soggetta a sanatoria, sicché la stessa deve essere rilevata anche d'ufficio dalla Corte di Cassazione, ai sensi degli artt. 539 n. 8 e 540 cod. proc. pen., con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza di appello ed ordine di esecuzione della sentenza di primo grado. (nella specie era stata impugnata con l'appello, ed esaminata nel merito dal tribunale, una sentenza di condanna per contravvenzione punibile con la sola ammenda). (Conf mass n 170729; (Conf mass n 164838).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 539 com. 8, Cod. Proc. Pen. art. 540
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)