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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 4 aprile 1973, causa 31/72

Decisione
decisa il 1973-04-04
ECLI
ECLI:EU:C:1973:37

Epigrafe

Nella causa 31-72, DOMENICO ANGELINI, dipendente del Parlamento europeo, con l'avv. Giancarlo La Scala, del foro di Milano, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'avv. V. Biel, 71, rue des Glacis, ricorrente, contro PARLAMENTO EUROPEO, rappresentato dal segretario generale sig. H. R. Nord, con l'avv. Agostino Gambino, del foro di Roma, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso la segreteria generale del Parlamento europeo, Kirchberg, convenuto, causa avente ad oggetto l'annullamento della decisione del presidente del Parlamento europeo 7 marzo 1972, con la quale vengono respinte le richieste formulate dal ricorrente con lettera 4 gennaio 1972, nonché l'accoglimento di tali richieste (liquidazione della pensione del ricorrente in base alle norme transitorie del vecchio statuto CECA, e reinquadramento dell'interessato al grado A 3, al 1o gennaio 1962, tenuto conto dello scatto anteriormente spettantegli nel grado A 4), LA CORTE (Prima Sezione), composta dai signori: R. Monaco, presidente di Sezione; A. M. Donner e J. Mertens de Wilmars (relatore), giudici; avvocato generale: K. Roemer, cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

paragrafo 1
Gli antefatti e lo svolgimento del procedimento si possono riassumere come segue:
paragrafo 2
Il ricorrente veniva assunto come ausiliario dall'Assemblea comune della CECA, il 28 maggio 1957, mediante contratto a termine, cui si applicava il regolamento degli ausiliari. Il 26 giugno 1958, gli veniva offerto dall'Assemblea parlamentare europea un contratto a tempo indeterminato, con facoltà di risoluzione mediante preavviso di un mese e senza pregiudizio per la conclusione ulteriore di altro contratto. Al rapporto si applicava il regolamento dell'Assemblea parlamentare europea relativo ai contrattuali assunti nelle istituzioni delle Comunità esclusa l'Alta Autorità della CECA (doc. APE 351).
paragrafo 3
Con effetto dal 1o gennaio 1962, il ricorrente veniva ammesso allo statuto CEE-CEEA, in forza dell'art. 102 di questo statuto, e nominato in ruolo al grado A 3.
paragrafo 4
Con decisione 6 gennaio 1972 egli veniva collocato a riposo dal 2 gennaio 1972, con trattamento di quiescenza dal 1o febbraio 1972.
paragrafo 5
Il 4 gennaio 1972 egli inviava al presidente del Parlamento europeo una lettera nella quale chiedeva che, per il calcolo della pensione, venisse applicato lo statuto CECA che era stato in vigore dal 1957 al 1961, cioè nel periodo in cui egli era stato dapprima ausiliario, poi agente contrattuale. Egli sosteneva che, in occasione della promozione al grado A 3, il 1o gennaio 1962, non gli erano stati riconosciuti gli scatti maturati nel grado A 4.
paragrafo 6
Il 7 marzo 1972, il presidente del Parlamento europeo gli rispondeva in senso negativo, osservando che il regolamento degli ausiliari era assolutamente indipendente dallo statuto CECA, né il regolamento APE 351 conteneva alcun rinvio globale al suddetto statuto.
paragrafo 7
Inoltre, nella parte riguardante il passaggio dal grado A 4 al grado A 3, il reclamo era tardivo.
paragrafo 8
Il 6 giugno 1972, il sig. Angelini ha impugnato questa decisione. Il ricorso è pervenuto in cancelleria il 12 giugno 1972. Nell'udienza del 7 febbraio 1973 il ricorrente, rappresentato dall'avv. V. Biel, e il Parlamento europeo, rappresentato dall'avv. A. Gambino, hanno svolto le loro difese orali.
paragrafo 9
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 1o marzo 1973.

SENTENZA › In fatto › II — Conclusioni delle parti

paragrafo 1
Il ricorrente conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
1. annullare la decisione del presidente del Parlamento europeo; 2. accogliere le istanze da lui presentate con lettera registrata il 4 gennaio 1972.
paragrafo 3
Il convenuto conclude che la Corte voglia:
paragrafo 4
dichiarare irricevibili o quanto meno respingere le domande proposte dal ricorrente; statuire sulle spese in conformità alle norme vigenti.

SENTENZA › In fatto › III — Mezzi ed argomenti delle parti

paragrafo 1
I mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › III — Mezzi ed argomenti delle parti › 1. Sulla ricevibilità del ricorso

paragrafo 1
L'istituzione convenuta eccepisce l'irricevibilità del ricorso, adducendo sia la tardività, sia l'acquiescenza e la decorrenza di termini.

SENTENZA › In fatto › III — Mezzi ed argomenti delle parti › 1. Sulla ricevibilità del ricorso › — Tardività

paragrafo 1
Secondo il convenuto, il ricorso è tardivo sia per quanto riguarda il silenzio-rifiuto — da ritenersi acquisito, a norma dell' art. 91, n. 2, secondo comma, due mesi dopo il reclamo del 4 gennaio 1972 — sia per quanto riguarda la decisione 7 marzo 1972 del presidente del Parlamento europeo, che si è del resto limitata a confermare il silenzio-rifiuto e non può quindi far decorrere un nuovo termine d'impugnazione (sentenza 7 luglio 1971, 79-70, Müllers / Comité économique et social; Racc. 1971, pag. 689; sentenza 24 giugno 1971, 53-70, Vinck / Commissione; Racc. 1971, pag. 601; sentenza 17 marzo 1971, 47-70, Kschwendt / Commissione; Racc. 1971, pag. 251; sentenza 14 aprile 1970, 24-69, Nebe / Commissione; Racc. 1970, pag. 145). Il ricorso è tardivo pure nei confronti del provvedimento di collocamento a riposo, adottato il 6 gennaio 1972 e notificato al ricorrente l'8 febbraio 1972.
paragrafo 2
Il ricorrente ribatte che l'eccezione d'irricevibilità va disattesa. La lettera 4 gennaio 1972 aveva carattere puramente preventivo e non era quindi un ricorso gerarchico ai sensi dell'art. 90, cui sarebbe stato opposto un silenzio-rifiuto. La domanda diretta contro la decisione del 7 marzo è ricevibile: il termine di tre mesi di cui all'art. 91 dello statuto va calcolato a partire dal giorno della notifica del provvedimento e va inoltre aumentato del termine relativo alla distanza, di 10 giorni, a norme dell'allegato II del regolamento di procedura.
paragrafo 3
Il convenuto replica su questo punto che la notifica della decisione — secondo la giurisprudenza della Corte (sentenza 23 febbraio 1961, 30-59, Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg / Alta Autorità; Racc. 1961, pag. 1) — si considera avvenuta alla data della sua spedizione, data attestata dal timbro postale.

SENTENZA › In fatto › III — Mezzi ed argomenti delle parti › 1. Sulla ricevibilità del ricorso › — Acquiescenza e decorrenza di termini

paragrafo 1
Secondo il convenuto, inoltre, il ricorrente ha espressamente rinunciato, con la dichiarazione del 2 gennaio 1963, a fruire delle clausole del contratto che lo legava, anteriormente al 1o gennaio 1962, al Parlamento europeo, confermando in tal modo la rinuncia già implicita nell'art. 104 dello statuto.
paragrafo 2
Con la suddetta dichiarazione, la sostituzione dello statuto del personale CEE-CEEA alla precedente disciplina contrattuale è divenuta inoppugnabile, con effetto preclusivo di qualsiasi successiva contestazione.
paragrafo 3
D'altra parte, il ricorso è altresì tardivo e irricevibile in quanto inteso ad invalidare il provvedimento di nomina in ruolo al grado A 3, adottato il 13 dicembre 1962. Il convenuto richiama in proposito la giurisprudenza della Corte (sentenza 17 giugno 1965, causa 43-64, Müller / Consiglio, Racc. 1965, pag. 473; sentenza 14 luglio 1965, causa 50-64, Loebisch / Consiglio, Racc. 1965, pag. 809; sentenza 17 novembre 1965, causa 55-64, Lens / Corte di giustizia, Racc. 1965, pag. 861; sentenza 14 dicembre 1965, causa 47-65, Kalkuhl / Parlamento europeo, Racc. 1965, pag. 1213).
paragrafo 4
Secondo il ricorrente, la rinunzia fatta valere dal convenuto va considerata come non avvenuta, posto che l'anzianità dà diritto ad una retribuzione differita cui il dipendente non può rinunciare (art. 62 dello statuto).
paragrafo 5
Il convenuto ribatte che l'art. 62 dello statuto non ha alcun rapporto con la questione in esame. L'ultimo comma di questo articolo precisa del resto che la «retribuzione» alla quale il dipendente non può rinunciare comprende solo lo stipendio base, gli assegni familiari e le indennità di cui all'allegato VII. La mancanza di una garanzia di stabilità, nel regime contrattuale cui era sottoposto il ricorrente, non esclude che questi potesse valersi degli strumenti giurisdizionali posti a tutela dei suoi interessi legittimi.

SENTENZA › In fatto › III — Mezzi ed argomenti delle parti › 2. Nel merito › — Liquidazione della pensione

paragrafo 1
Il ricorrente chiede che la liquidazione della sua pensione avvenga in base allo statuto CECA.
paragrafo 2
Egli sostiene essere inammissibile che un diritto esistente al momento del suo passaggio dal regime contrattuale al regime statutario CEE-CEEA sia cessato, a norma dell'art. 102 dello statuto, per il semplice fatto ch'egli aveva accettato il trasferimento. La natura dei diritti in questione rende impossibile la rinuncia.
paragrafo 3
Inoltre, all'atto del passaggio al regime CEE-CEEA, egli non poteva far valere un diritto che sarebbe maturato solo al momento della liquidazione della pensione.
paragrafo 4
Il ricorrente invoca pure l'articolo unico dell'allegato X dello statuto del personale, entrato in vigore il 1o gennaio 1962. A tale data egli era in servizio da più di sei mesi e possedeva i requisiti contemplati dall'art. 28, lettere a), b), c), e) e f) dello statuto. Il convenuto avrebbe quindi dovuto riconoscergli i diritti ottenuti, espressamente o implicitamente, prima di essere ammesso allo statuto. Inoltre, il diritto alla pensione, considerata come una retribuzione differita, non poteva essere modificato «in pejus», come si desume dall'art. 92 delle disposizioni transitorie e finali dello statuto del 1o gennaio 1962. Non si può quindi privare il dipendente di un diritto che, se il suo contratto fosse stato semplicemente risolto nel 1962, avrebbe consentito di liquidare la pensione in base alle disposizioni transitorie dello statuto CECA.
paragrafo 5
Nel controricorso, l'istituzione convenuta assume che il ricorrente non ha mai fruito dello statuto CECA, il quale non disciplinava in alcun modo il rapporto di lavoro degli ausiliari e degli avventizi. Nei casi in cui il regolamento degli ausiliari comportava l'applicazione, per analogia, di talune disposizioni dello statuto CECA, queste erano espressamente indicate. D'altra parte, il regolamento relativo ai contrattuali (APE 351) si riferiva ad una cassa di previdenza speciale, sottoposta ad una specifica disciplina (regolamento provvisorio adottato dall'ufficio di presidenza l'8 aprile 1959 — doc. APE 1658), con un fondo autonomo, indipendente da quello previsto per il personale di ruolo CECA.
paragrafo 6
Anche qualora si voglia considerare applicabile lo statuto CECA, non si può ravvisare alcuna illegittimità nella variazione dello stato giuridico. Il rapporto che lega gli agenti temporanei alle istituzioni comunitarie è un rapporto di diritto pubblico (sentenza 19 luglio 1955, causa 1-55) e nella stessa lettera d'assunzione era detto espressamente ch'essa non pregiudicava lo stabilimento di un diverso rapporto. Ne consegue che i vantaggi in ipotesi conferiti al dipendente dal precedente statuto si potevano considerare acquisiti solo se i presupposti per il loro acquisto si fossero già realizzati tutti. In altri termini, il diritto a pensione è disciplinato dallo statuto vigente al momento del collocamento a riposo. Tale principio corrisponde alla disciplina del pubblico impiego negli Stati membri.
paragrafo 7
Il convenuto aggiunge che, nel calcolare la pensione si è tenuto conto dei versamenti alla Cassa di Previdenza e che, in realtà, l'anzianità del ricorrente è stata fatta decorrere, in conformità all'art. 48 dell'allegato VIII dello statuto, dal 16 maggio 1957, data dell'entrata in servizio come ausiliario, benché non fosse stato iscritto ad alcuna cassa anteriormente al 1o luglio 1958, giacché, in un primo momento, il regolamento degli ausiliari non prevedeva tale iscrizione. Il ricorrente non può trarre alcun diritto dall'allegato X dello statuto, il quale disciplina unicamente l'esercizio della facoltà di nominare in ruolo i dipendenti che occupavano un posto permanente presso un'istituzione al momento dell'entrata in vigore dello statuto.
paragrafo 8
L'art. 92 dello statuto del personale riguardava solo i dipendenti ammessi a fruire delle disposizioni del precedente statuto CECA e per i quali era previsto che il nuovo statuto si applicasse «ipso iure» in sostituzione di quello abrogato. Detto articolo non ha il significato che vorrebbe attribuirgli il ricorrente, ma si limita a precisare che il nuovo statuto non deve menomare i diritti quesiti.
paragrafo 9
Negando che nella fattispecie vi sia stata una modifica del trattamento pensionistico in senso meno favorevole all'interessato, il convenuto assume comunque che, per giudicare in merito, occorre confrontare la complessiva portata del nuovo statuto rispetto al precedente, non limitandosi a prendere in considerazione determinati aspetti particolari.

SENTENZA › In fatto › III — Mezzi ed argomenti delle parti › 2. Nel merito › — Nomina al grado A 3

paragrafo 1
Anche a questo riguardo, come per la liquidazione della pensione, il ricorrente fa valere l'imprescrittibilità dei diritti del dipendente.
paragrafo 2
L'istituzione convenuta rileva in primo luogo che la domanda non contiene «l'esposizione sommaria dei mezzi invocati», come previsto dall'art. 38, § 1, del regolamento di procedura della Corte. D'altra parte, il passaggio dal grado A 4 al grado A 3 è avvenuto a norma dell' art. 46 dello statuto CEE-CEEA, corrispondente all'art. 46 dello statuto CECA.
paragrafo 3
Il ricorrente replica che la sua domanda su questo punto deve intendersi non già come un ricorso, ma come un'istanza tendente all'annullamento d'ufficio di un provvedimento non più impugnabile. Il rifiuto di adeguare il regime cui era stato sottoposto il ricorrente a quello spontaneamente esteso dal convenuto ad altri dipendenti, secondo un nuovo orientamento della giurisprudenza, costituisce un fatto nuovo che giustifica il ricorso giurisdizionale.
paragrafo 4
Il convenuto ribatte essere insegnamento costante della Corte che le sue pronunzie riguardano solo le parti e non costituiscono un fatto nuovo per altri soggetti giuridici che si trovino in situazione analoga (sentenza 14 dicembre 1965, 47-65, Kalkuhl, Racc. 1965, pag. 1210; sentenza8 luglio 1965, 49-64, Stipperger, Racc. 1965, pag. 600).
paragrafo 5
Il passaggio dal grado A 4 al grado A 3, a norma dell'art. 46 dello statuto, è avvenuto secondo un criterio dichiarato legittimo dalla Corte per i dipendenti contrattuali inquadrati in ruolo all'entrata in vigore dello statuto (sentenza 15 dicembre 1966, cause riunite 15-64 e 60-65, Moreau, Commissione, Racc. 1966, pag. 624).

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atto del 6 giugno 1972, pervenuto nella cancelleria di questa Corte il 12 giugno 1972, il ricorrente ha proposto ricorso per l'annullamento della decisione 7 marzo 1972 con cui il presidente del Parlamento europeo ha respinto la domanda — presentata il 4 gennaio 1972 — che la sua pensione fosse calcolata a norma delle — più favorevoli — disposizioni transitorie del vecchio statuto CECA e diretta inoltre ad ottenere, con effetto dal 1o gennaio 1962 e nel grado A3, gli scatti da lui maturati a tale data nel suo precedente grado A 4.

SENTENZA › In diritto › Sulla ricevibilità

punto 2
Il convenuto eccepisce in primo luogo l'irricevibilità del ricorso, adducendo che questo avrebbe dovuto essere diretto contro il silenzio-rifiuto da esso opposto alla domanda contenuta in una lettera del 4 gennaio 1972. Il silenziorifiuto è acquisito dopo due mesi.
punto 3
I due mesi scadevano il 5 marzo 1972. La domanda del ricorrente è stata espressamente respinta con lettera 7 marzo 1972. La lettera del 4 gennaio 1972, destinata ad attirare l'attenzione della competente autorità sui diritti che il ricorrente riteneva di poter vantare, circa l'entità ancora da calcolarsi, della sua pensione, non può essere considerata come una domanda atta a far decorrere il termine del silenzio-rifiuto. A ragione quindi il ricorso è stato diretto contro la decisione espressa del 7 marzo 1972, ed a partire dalla notifica di questo atto va calcolato il termine d'impugnazione.
punto 4
Il convenuto eccepisce in secondo luogo che, anche in tale ipotesi, il ricorso sarebbe tardivo essendo stato proposto oltre il termine di tre mesi.
punto 5
In considerazione del fatto che il ricorrente risiedeva in Italia, detto termine, a norma dell'Allegato II del regolamento di procedura, andava aumentato di 10 giorni e scadeva quindi non prima del 18 giugno 1972. L'eccezione d'irricevibilità va quindi disattesa.
punto 6
Il convenuto deduce poi che il ricorso è irricevibile in quanto tende a rimettere in discussione degli atti non più impugnabili, di cui il ricorrente non ha chiesto tempestivamente l'annullamento.
punto 7
Per quanto riguarda il primo capo della domanda, il ricorrente sostiene che la pensione va calcolata a norma dello statuto CECA in vigore fino al 1o gennaio 1962. La questione del se detto statuto si applichi — in tutto o in parte — agli ausiliari che, il 1o gennaio 1962, sono stati ammessi allo statuto CEE, riguarda il merito della controversia. Contrariamente a quanto sostiene il convenuto, la questione non è infatti necessariamente connessa alla nomina in ruolo del ricorrente al grado A 3 dello statuto CEE, con effetto dal 1o gennaio 1962. Il ricorso è ricevibile in questa sua parte.
punto 8
Il ricorso è diretto in secondo luogo ad ottenere, con effetto dal 1o gennaio 1962 e nel grado A 3, gli scatti che il ricorrente sostiene di aver maturato a detta data nel grado A 4.
punto 9
Il ricorrente, se riteneva illegittime le modalità della sua nomina in ruolo disposta, con effetto dal 1o gennaio 1962, con decisione 13 dicembre 1962, avrebbe dovuto chiederne l'annullamento entro il termine prescritto. L'attuale ricorso è in questa sua parte tardivo e quindi irricevibile.

SENTENZA › In diritto › Nel merito

punto 10
Il ricorrente sostiene che, per calcolare la sua pensione, si deve tener conto dello statuto dei dipendenti della Comunità del carbone e dell'acciaio in vigore fino al 1o gennaio 1962.
punto 11
Prima di essere ammesso allo statuto CEE e nominato in ruolo come dipendente del Parlamento europeo, il ricorrente non è però mai stato dipendente di ruolo della CECA, essendo stato legato all'istituzione presso la quale lavorata da un contratto di ausiliario. Nulla ostava a che questa categoria di dipendenti, al momento dell'ammissione al nuovo statuto, rinunziasse ai diritti, sia pure quesiti, derivanti dal loro precedente contratto in vista dei vantaggi del nuovo stato giuridico.
punto 12
Una rinunzia siffatta, del resto implicita — salvo disposizione contraria che nella fattispecie non sussiste — nel passaggio da una situazione retta da un contratto ad una situazione retta da uno statuto, è stata inoltre confermata dalla rinunzia espressa, fatta il 2 gennaio 1963, alle clausole del contratto in precedenza stipulato col Parlamento europeo. Il ricorso va quindi respinto in questa sua parte.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 13
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Il ricorrente è rimasto soccombente. Tuttavia, a norma dell'art. 70 del regolamento di procedura, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Dispositivo

Per questi motivi, letti gli atti di causa, sentita la relazione del giudice relatore, sentite le difese orali delle parti, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, visto lo statuto del personale della Comunità europea del carbone e dell'acciaio in vigore fino al 1o gennaio 1962, visto lo statuto del personale CECA entrato in vigore il 1o gennaio 1962, in ispecie l'art. 92 e l'articolo unico dell'allegato X, visto il regolamento APE 351 dell'Assemblea parlamentare europea relativa ai dipendenti assunti a contratto dalle istituzioni delle Comunità diverse dall'Alta Autorità della CECA, visto lo statuto del personale della Comunità economica europea, visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea, visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee, in ispecie l'art. 1 dell'allegato II, LA CORTE (Prima Sezione), respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce: 1o Il ricorso è respinto. 2o Ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa incontrate.

Firme

Monaco Donner Mertens de Wilmars Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 4 aprile 1973. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente della Prima Sezione R. Monaco

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