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Sez. 1, Sentenza n. 996 del 04/02/1987 (Rv. 450608 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - ASSEGNO PER IL MANTENIMENTO - REVISIONE - MANCATA PROVA DI AUMENTO DEI REDDITI DELL'OBBLIGATO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450608-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - ASSEGNO PER IL MANTENIMENTO - REVISIONE - MANCATA PROVA DI AUMENTO DEI REDDITI DELL'OBBLIGATO - IRRILEVANZA.*

Qualora al momento della separazione consensuale sia intervenuto tra le parti un accordo in ordine alla fissazione in un determinato ammontare dell'assegno dovuto da uno dei coniugi per il concorso nel mantenimento della prole, il relativo importo, a quel momento, ritenuto congruo, con riguardo al potere di acquisto della moneta, alle condizioni economiche delle parti e alle esigenze della prole, รจ soggetto a revisione ad istanza degli interessati senza che sia ostacolo alla sua eventuale maggiorazione la mancata prova di aumento dei redditi dell'obbligato, salva la dimostrazione da parte dello stesso di una diminuzione delle sue entrate tale da rendere impossibile l'adempimento del relativo Obbligo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)