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Sez. 1, Sentenza n. 2054 del 03/05/1989 (Rv. 462632 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE - AUTONOMIA PRIVATA - INCIDENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462632-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE - AUTONOMIA PRIVATA - INCIDENZA - ESCLUSIONE.*

Anche con riguardo alla separazione consensuale dei coniugi il regime del mantenimento dei figli minori sfugge all'autonomia privata, come si desume dal disposto dell'art. 158 comma secondo cod. civ., che consente al giudice di rifiutare l'omologazione della separazione quando l'accordo dei coniugi relativamente al mantenimento dei figli non preveda una soluzione idonea, sicché sia il beneficiario dell'assegno sia il coniuge obbligato a prestarlo possono in ogni tempo avvalersi del procedimento di revisione per porre rimedio alle discordanze - affermate e da verificare in tale procedimento - tra situazione reale successiva e situazione tenuta presente in Sede di separazione per la Determinazione della misura del contributo per il mantenimento dei figli posto a carico di uno dei coniugi, tenendo al riguardo conto dell'elasticità dei mezzi economici dell'obbligato, della comune esperienza e del deprezzamento della moneta. (Conf 996/87, mass n 450608).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 158 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)