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Sez. 3, Sentenza n. 2639 del 07/10/1974 (Rv. 371095 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO D'IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - DELLA PARTE DECEDUTA - VALIDITA - CONDIZIONE - IGNORANZA INCOLPEVOLE.*
Stato
decisa il 1974-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371095-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO D'IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - DELLA PARTE DECEDUTA - VALIDITA - CONDIZIONE - IGNORANZA INCOLPEVOLE.*

La validita della notificazione dell'impugnazione alla parte deceduta, eseguita presso il procuratore costituito, e subordinata alla condizione che chi propone l'impugnazione non abbia comunque avuto senza sua colpa conoscenza del decesso della controparte. (V 2977'71, mass n 354247).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)