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Sez. 2, Sentenza n. 2977 del 22/10/1971 (Rv. 354247 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE-DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - DELLA PARTE DEFUNTA - VALIDITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1971-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354247-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE-DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - DELLA PARTE DEFUNTA - VALIDITA - CONDIZIONI.*

L'ultrattivita del mandato al procuratore nel caso di eventi previsti dall'art 300 cod proc civ non dichiarati e notificati opera soltanto fino alla sentenza che chiude la fase del processo nel corso del quale gli eventi si sono verificati, cosicche nel periodo posteriore vale il principio opposto il cui rigore va pero temperato, ritenendosi che l'impugnazione notificata al procuratore del defunto sia valida per la tutela della sua buona fede, sempre che l'impugnante non sia a conoscenza dell'evento o non sia in colpa. (V 3895'68, mass n 337383; 3482'68, mass n 336624).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)