diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 4295 del 08/10/1977 (Rv. 387910 - 01)

URBANISTICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - CONTROVERSIE TRA PRIVATI PER LA PRETESA VIOLAZIONE DI NORME SULLE COSTRUZIONI - QUESTIONE CIRCA LA NATURA, INTEGRATIVA O MENO DEL CODICE CIVILE, DELLE NORME VIOLATE - QUESTIONE DI GIURISDIZIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1977-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387910-01

URBANISTICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - CONTROVERSIE TRA PRIVATI PER LA PRETESA VIOLAZIONE DI NORME SULLE COSTRUZIONI - QUESTIONE CIRCA LA NATURA, INTEGRATIVA O MENO DEL CODICE CIVILE, DELLE NORME VIOLATE - QUESTIONE DI GIURISDIZIONE - INSUSSISTENZA.*

Nel caso di controversie tra privati per la lamentata violazione di norme sulle costruzioni, la questione se si tratti di norme integrative di quelle del codice civile, oppure no, concerne soltanto la sanzione applicabile e, quindi, il merito della causa, non gia la giurisdizione, la quale, in entrambi i casi, spetta al giudice ordinario. In tali controversie, l'eventuale incongruenza fra la vera natura della norma che si assume violata e le postulate conseguenze della violazione - la non corrispondenza, cioe, tra la violazione dedotta e la sanzione invocata - non comportano neppur esse difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ma soltanto infondatezza o improponibilita della domanda. (V 362/77, mass n 383904).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)