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Sez. U, Sentenza n. 362 del 25/01/1977 (Rv. 383904 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE - POSIZIONI SOGGETTIVE DEL PRIVATO - NORME NON INTEGRATIVE DEL COD CIVILE - CONTROVERSIE TRA PROPRIETARI DI FABBRICATI VICINI - COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1977-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383904-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE - POSIZIONI SOGGETTIVE DEL PRIVATO - NORME NON INTEGRATIVE DEL COD CIVILE - CONTROVERSIE TRA PROPRIETARI DI FABBRICATI VICINI - COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO - CONSEGUENZE.*

Tutte le controversie fra proprietari di fabbricati vicini aventi a oggetto l'osservanza delle norme non integrative del codice civile dettate dalla legislazione ordinaria o dalla speciale legislazione per le zone sismiche appartengono alla Competenza del giudice ordinario, sia perche tali norme, anche se non sono assistite dalla sanzione della riduzione in pristino ma soltanto da quella del risarcimento del danno, tutelano, al pari delle norme integrative, una posizione di diritto soggettivo, sia perche, comunque, nei rapporti fra privati non puo affiorare una questione di giurisdizione essendo la posizione di interesse legittimo prospettabile soltanto nei confronti dell'Esercizio del potere della pubblica amministrazione che, nelle cennate controversie, non e parte in causa. In queste controversie, pertanto, sussiste soltanto una questione di fondatezza o di ammissibilita della domanda.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)