diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 23401 del 16/11/2015 (Rv. 637730 - 01)

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE - IN GENERE | Associazione non riconosciuta - Denominazione - Usurpazione - Tutela risarcitoria patrimoniale e non patrimoniale - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637730-01

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE - IN GENERE

L'associazione non riconosciuta, quale centro di imputazione di situazioni giuridiche e, come tale, soggetto di diritto distinto dagli associati, beneficia della tutela della propria denominazione, che si traduce nella possibilità di chiedere la cessazione di fatti di usurpazione (cioè di indebita assunzione di nomi e denominazioni altrui quali segni distintivi), la connessa reintegrazione patrimoniale, nonché il risarcimento del danno ex art. 2059 c.c., comprensivo di qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione dei diritti immateriali della personalità, compatibile con l'assenza di fisicità e costituzionalmente protetti, quali sono il diritto al nome, all'identità ed all'immagine dell'ente. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto il risarcimento del danno all'Associazione italiana contro le leucemie ed alla sua affiliata locale di Pescara, ritenendo usurpativa la protrazione dell'utilizzo della denominazione "AIL" effettuato dalla sezione regionale abruzzese nonostante la pregressa esclusione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 7, Cod. Civ. art. 36, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)