Sez. 1 - , Ordinanza n. 11635 del 16/06/2020 (Rv. 657948 - 01)
PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - IDENTITÀ PERSONALE - NOME (NOZIONE) - TUTELA - IN GENERE | Partito politico - Tutela ex art. 7 c.c. - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - IDENTITÀ PERSONALE - NOME (NOZIONE) - TUTELA - IN GENERE
Ogni partito politico beneficia, ai sensi dell'art. 7 c.c., della tutela della propria identità, la quale trae fondamento dagli artt. 2, 21 e 49 Cost., riassumibile nella denominazione e nel segno distintivo, ed esprime l'esigenza di evitare nel dibattito pubblico il pericolo di confusione in ordine agli elementi che caratterizzano un partito come centro di espressione di idee e di azioni. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva escluso la confondibilità tra le denominazioni e i segni distintivi di due partiti, senza giustificare come avesse tratto il convincimento che il simbolo della fiamma tricolore rappresentasse, con carattere di generalità, patrimonio ideologico di tutta la destra autoritaria e nazionalistica italiana, anziché il segno identificativo di uno dei due partiti).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 7, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 21, Costituzione art. 49
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)