Sez. 3, Ordinanza n. 1482 del 09/11/1972 Cc. (dep. 20/02/1973) Rv. 123245 - 01
ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - ESECUZIONE PENALE - SEQUESTRO PENALE - IN GENERE - AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DELLE COSE SEQUESTRATE - INOPPUGNABILITA DEL PROVVEDIMENTO.*
ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - ESECUZIONE PENALE - SEQUESTRO PENALE - IN GENERE - AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DELLE COSE SEQUESTRATE - INOPPUGNABILITA DEL PROVVEDIMENTO.*
L'autorizzazione alla vendita delle cose sequestrate e provvedimento inoppugnabile per il principio della tassativita delle impugnazioni, non risultando da alcuna disposizione di legge che lo stesso sia assoggettabile a gravame.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 622 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)