Sez. 3, Ordinanza n. 3915 del 15/12/1978 Cc. (dep. 07/04/1979) Rv. 141765 - 01
ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - ESECUZIONE PENALE - SEQUESTRO PENALE - IN GENERE - ISTANZA DI RESTITUZIONE - PROVVEDIMENTO DECISORIO - INOPPUGNABILITA - INCIDENTI - IMPUGNAZIONE - OPPOSIZIONE E INCIDENTE DI ESECUZIONE - RICORRIBILITA.*
ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - ESECUZIONE PENALE - SEQUESTRO PENALE - IN GENERE - ISTANZA DI RESTITUZIONE - PROVVEDIMENTO DECISORIO - INOPPUGNABILITA - INCIDENTI - IMPUGNAZIONE - OPPOSIZIONE E INCIDENTE DI ESECUZIONE - RICORRIBILITA.*
L'ordinanza con la quale il giudice, prima della sentenza, provvede sull'istanza di restituzione delle cose sequestrate e emessa de plano ai sensi dell'art 624 cod proc pen, e per essa non e previsto dalla legge alcun mezzo di impugnazione. Trattandosi di provvedimento di carattere amministrativo esso e suscettibile soltanto di opposizione davanti allo stesso giudice che lo ha emesso e, ove sia seguito il rito degli incidenti di esecuzione, solo la ordinanza con cui il giudice decide sull'incidente, per l'art 631 cod proc pen e suscettibile di ricorso. (Conf mass n 134612; (Conf mass n 129298; (Conf mass n 123245).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 624, Cod. Proc. Pen. art. 631 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)