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Sez. L, Sentenza n. 437 del 18/01/1999 (Rv. 522380 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - IN GENERE | Prestazione di lavoro secondo turni di cinque giorni di lavoro e due di riposo - Mancato godimento di uno dei due giorni di riposo con successivo recupero - Norma collettiva sul godimento del riposo settimanale - Irrilevanza - Diritto al compenso per lavoro straordinario - Condizioni - Normativa legale e contrattuale - Fattispecie relativa agli anni 1986 - 1991.
Stato
decisa il 1999-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522380-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - IN GENERE

Nella disciplina del lavoro alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato secondo turni di cinque giorni lavorativi e due giorni di riposo, in caso di prestazione di attività lavorativa in uno solo dei due giorni di riposo (con conseguente inapplicabilità dell'art. 51, n. 7, del c.c.n.l. 18 luglio 1990, relativo al riposo settimanale non goduto, che va normalmente usufruito entro la stessa settimana), non spetta il trattamento retributivo per il lavoro straordinario nel caso in cui, da un lato, non sia in contestazione il rispetto delle norme legali sui limiti temporali del recupero di riposi o prestazioni straordinarie (art. 6 d.P.R. n. 1372 del 1971 e art. 2 del d.P.R. n. 1188) e, dall'altro non consti la violazione di norme contrattuali collettive che abbiano sostituito tale disciplina. (Nella specie, relativa al periodo 1986 - 1991, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata in applicazione del riportato principio e della mancata deduzione, con il motivo del ricorso, del mancato esame da parte del giudice di merito di norme collettive rilevanti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., DPR 09/11/1971 num. 1372 art. 6, DPR 16/09/1977 num. 1188 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)