Sez. L, Sentenza n. 5965 del 15/06/1998 (Rv. 516482 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE | Personale ferroviario - Prestazione di attività lavorativa in giorni festivi infrasettimanali - Diritto ex art. 86 della legge 26 marzo 1958 n. 125 al riposo compensativo o alla retribuzione straordinaria - Rapporti fra i due diritti - Carattere normale del diritto al riposo e eccezionale di quello alla retribuzione - Domanda del lavoratore volta ad ottenere il compenso straordinario - Relativi oneri probatori a carico del dipendente - Prova della prestazione - Insufficienza - Prova della mancata fruizione del riposo - Necessità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE
"In tema di diritti nascenti in favore del personale ferroviario dalla prestazione di attività lavorativa in giorni festivi infrasettimanali, l'art. 86 della legge 26 marzo 1958 n. 125 nel riconoscere il diritto del dipendente di fruire del riposo compensativo " da godere di massima e compatibilmente con le esigenze di servizio entro i trenta giorni" dalla festività non goduta, oppure di "ricevere una retribuzione della prestazione e da considerare straordinario" attribuisce al lavoratore, di regola, il diritto ad un riposo compensativo, e configura l'eventuale compenso in denaro come conseguenza della mancata fruizione di tale riposo. Pertanto al dipendente che chieda il giudiziale riconoscimento del diritto al compenso per la prestazione sopraindicata, non è sufficiente allegare e provare di averla resa, incombendogli di dedurre e dimostrare anche il mancato recupero del riposo nel tempo stabilito dalla legge, il quale integra un elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato, e non opera invece quale fatto impeditivo (con i relativi oneri di allegazione e prova a carico del datore) rispetto ad un diritto già sorto per effetto della sola prestazione nel giorno festivo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 26/03/1958 num. 125 art. 86
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)