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Corte di giustizia dell'Unione europea

Trib. UE, Sentenza (Sesta Sezione ampliata) del 10 settembre 2025, causa T-1189/23

Decisione
decisa il 2025-09-10
ECLI
ECLI:EU:T:2025:864

Epigrafe

Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) 10 settembre 2025 Diritto istituzionale – Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee – Decisione che infligge una sanzione pecuniaria a un partito politico – Articolo 27, paragrafo 2, lettera a), vi), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 – Responsabilità extracontrattuale Nella causa T-1189/23, Patriotes.eu, già Identité et Démocratie Parti (ID Parti), con sede in Parigi (Francia), rappresentato da P. Prigent, avvocato, ricorrente, contro Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, rappresentata da P. Schonard e N. Entchev, in qualità di agenti, convenuta, sostenuta da Parlamento europeo, rappresentato da S. Alves e J.-C. Puffer, in qualità di agenti, da Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da M. Bauer e L. Atzeni, in qualità di agenti, e da Commissione europea, rappresentata da F. Erlbacher e S. Pardo Quintillán, in qualità di agenti, intervenienti IL TRIBUNALE (Sesta Sezione ampliata), composto da M.J. Costeira (relatrice), presidente, M. Kancheva, C. Mac Eochaidh, P. Zilgalvis e. Tichy-Fisslberger, giudici, cancelliere: L. Ramette, amministratore vista l’ordinanza del 5 marzo 2024, ID Parti/Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee (T-1189/23 R, non pubblicata, EU:T:2024:145), vista la fase scritta del procedimento, in seguito all’udienza del 14 maggio 2025, ha pronunciato la seguente

Sentenza

punto 1
Con il suo ricorso, Patriotes.eu, già Identité et Démocratie Parti (ID Parti), ricorrente, chiede, da un lato, sulla base dell’articolo 263 TFUE, l’annullamento della decisione dell’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee (in prosieguo: l’«Autorità») del 25 ottobre 2023, con la quale quest’ultima gli ha inflitto una sanzione pecuniaria ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), vi), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (GU 2014, L 317, pag. 1) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), e, dall’altro, sulla base dell’articolo 268 TFUE, il risarcimento dei danni che esso avrebbe subìto a causa dell’adozione di tale decisione.

I. Fatti

punto 2
Il ricorrente è un’associazione di diritto francese, registrata come partito politico europeo con decisione dell’Autorità del 14 settembre 2017 di registrare il Mouvement pour une Europe des nations et des libertés (GU 2018, C 84, pag. 5).
punto 3
Il 9 marzo 2022 il ricorrente ha trasmesso all’Autorità una lettera del suo presidente contenente, in allegato, in particolare, un elenco aggiornato dei membri del suo Ufficio di presidenza, nel quale non figurava più, a partire dal 16 febbraio 2022, il nome di uno dei suoi membri (in prosieguo: il «membro dell’Ufficio di presidenza di cui trattasi»).
punto 4
L’informazione secondo cui il membro dell’Ufficio di presidenza di cui trattasi non faceva più parte, a partire dal 16 febbraio 2022, dell’Ufficio di presidenza del ricorrente non è stata immediatamente presa in considerazione sul sito Internet e sui social network di quest’ultimo; il membro dell’Ufficio di presidenza di cui trattasi continuava a figurare su tale sito come membro dell’Ufficio di presidenza del ricorrente.
punto 5
In tale contesto, il 23 marzo 2023 l’Autorità ha inviato al ricorrente una richiesta di informazioni riguardo alle incoerenze tra la comunicazione del 9 marzo 2022, da un lato, e le pubblicazioni sul suo sito Internet e sui suoi social network, dall’altro.
punto 6
Il 14 giugno 2023, a seguito di vari scambi di corrispondenza con il ricorrente, l’Autorità ha deciso di avviare un’indagine nei confronti di quest’ultimo per informazioni potenzialmente erronee sulla composizione del suo Ufficio di presidenza e ha dato al ricorrente la possibilità di presentare osservazioni e di proporre misure correttive conformemente all’articolo 29 del regolamento n. 1141/2014.
punto 7
Con lettera del 28 settembre 2023, il ricorrente, dopo aver sostituito il suo vecchio sito Internet con un nuovo sito che non conteneva più il riferimento al membro dell’Ufficio di presidenza di cui trattasi come membro di detto Ufficio, ha comunicato all’Autorità che era stato deciso di mantenere sui social network le pubblicazioni sulle quali il membro dell’Ufficio di presidenza di cui trattasi era presentato come membro attuale di quest’ultimo.
punto 8
Il 25 ottobre 2023, con la decisione impugnata, a seguito di vari nuovi scambi di corrispondenza tra le parti, l’Autorità, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), vi), del regolamento n. 1141/2014, ha inflitto una sanzione pecuniaria al ricorrente per un importo pari al 5% del suo bilancio annuale, ossia EUR 47020,54, in quanto quest’ultimo aveva mantenuto sui social network pubblicazioni erronee che presentavano il membro dell’Ufficio di presidenza di cui trattasi come membro attuale di detto Ufficio, pur non essendolo più; il che costituirebbe una violazione di detto articolo 27, paragrafo 2, lettera a), vi), del regolamento n. 1141/2014.

II. Conclusioni delle parti

punto 9
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia: accertare l’illegittimità dell’articolo 6 del regolamento n. 1141/2014 e, «per l’effetto», annullare la decisione (UE, Euratom) 2021/1271 del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 26 luglio 2021, relativa alla nomina del direttore dell’Autorità (GU 2021, L 277, pag. 145); annullare la decisione impugnata; condannare l’Autorità a pagare l’importo di EUR 55000 a titolo dei danni subiti a seguito dell’adozione della decisione impugnata; condannare l’Autorità alle spese.
punto 10
L’Autorità, sostenuta dalla Commissione, chiede che il Tribunale voglia: respingere il ricorso; condannare il ricorrente alle spese.
punto 11
Il Parlamento chiede che il Tribunale voglia respingere le eccezioni di illegittimità sollevate dal ricorrente.
punto 12
Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia respingere il ricorso.

III. In diritto › A. Sulla competenza del Tribunale a conoscere del primo capo delle conclusioni del ricorrente

punto 13
Con la prima parte del primo capo delle conclusioni, il ricorrente chiede al Tribunale di constatare l’illegittimità dell’articolo 6 del regolamento n. 1141/2014.
punto 14
A tal riguardo, occorre ricordare che, certamente, nell’ambito di una domanda di annullamento di un atto individuale che arreca pregiudizio, è possibile, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, eccepire l’illegittimità dell’atto di portata generale sulla base del quale è stato adottato tale atto. Infatti, solo il giudice dell’Unione è autorizzato, ai sensi di quest’ultima disposizione, ad accertare l’illegittimità di un atto di portata generale e a trarre le conseguenze dell’inapplicabilità che ne deriva relativamente all’atto di portata individuale impugnato dinanzi ad esso (v. sentenza del 14 dicembre 2018, GQ e a./Commissione, T-525/16, EU:T:2018:964, punto 35 e giurisprudenza citata).
punto 15
Tuttavia, l’accertamento di illegittimità da parte del giudice dell’Unione conformemente alle disposizioni dell’articolo 277 TFUE è privo di effetti erga omnes, in quanto, se pure comporta l’illegittimità della decisione individuale impugnata, tuttavia lascia sussistere l’atto di portata generale nell’ordinamento giuridico senza pregiudicare la legittimità degli altri atti che siano stati adottati sul suo fondamento e che non siano stati impugnati entro il termine di ricorso (v. sentenza del 14 dicembre 2018, GQ e a./Commissione, T-525/16, EU:T:2018:964, punto 36 e giurisprudenza citata).
punto 16
Ne consegue che, nell’ambito di una domanda di annullamento di un atto individuale che arreca pregiudizio, il Tribunale è effettivamente competente ad accertare, in via incidentale, l’illegittimità di una disposizione di portata generale sulla quale si fonda l’atto impugnato, esso, per contro, non è competente ad eseguire accertamenti del genere nel dispositivo delle sue sentenze (v. sentenza del 14 dicembre 2018, GQ e a./Commissione, T-525/16, EU:T:2018:964, punto 37 e giurisprudenza citata).
punto 17
Di conseguenza, la prima parte del primo capo delle conclusioni del ricorrente deve essere respinta per incompetenza.
punto 18
Con la seconda parte del primo capo delle conclusioni, il ricorrente chiede al Tribunale, «per l’effetto», di annullare la decisione 2021/1271.
punto 19
A tal riguardo, occorre rilevare che, poiché la prima parte del primo capo delle conclusioni del ricorrente è stata respinta per incompetenza e la seconda parte di tale capo delle conclusioni è subordinata all’accoglimento della prima, la seconda parte è priva di oggetto.

III. In diritto › B. Nel merito › 1. Sulla domanda di annullamento

punto 20
A sostegno della sua domanda di annullamento, il ricorrente solleva undici motivi, vertenti, in sostanza, rispettivamente: sulla violazione dell’obbligo di motivazione; sulla violazione del diritto di essere ascoltato; sull’eccezione di illegittimità dell’articolo 6 del regolamento n. 1141/2014 nonché sulla violazione del principio di imparzialità e del principio di buona amministrazione; sulla violazione delle norme di procedura e del diritto a una buona amministrazione; sulla violazione del diritto a un giudice indipendente e imparziale; sulla violazione dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), iv), del regolamento n. 1141/2014, in combinato disposto con l’articolo 24, paragrafo 4, di tale regolamento, e dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), vi), del medesimo regolamento; sulla violazione del principio di non discriminazione; su un abuso di potere; sulla violazione del principio di proporzionalità; sulla violazione della libertà di espressione e della libertà di associazione; sulla violazione del principio di legalità dei reati e delle pene.
punto 21
Prima di procedere all’esame dei motivi dedotti dal ricorrente, è opportuno, in via preliminare, richiamare il quadro regolamentare e il sistema sanzionatorio previsti dal regolamento n. 1141/2014 nonché la sanzione adottata nella decisione impugnata.

III. In diritto › B. Nel merito › 1. Sulla domanda di annullamento › a) Considerazioni preliminari sul quadro regolamentare e sul sistema sanzionatorio previsti dal regolamento n. 1141/2014

punto 22
Il regolamento n. 1141/2014 stabilisce, conformemente al suo articolo 1, le condizioni relative allo statuto e al finanziamento dei partiti politici e delle fondazioni politiche a livello europeo.
punto 23
Ai sensi dei considerando 7, 8 e 12 del regolamento n. 1141/2014, i partiti politici europei hanno uno status giuridico europeo che si ottiene mediante registrazione e che comporta una serie di diritti e di obblighi.
punto 24
In particolare, conformemente all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento n. 1141/2014, i partiti politici europei sono tenuti a notificare all’Autorità qualsiasi modifica apportata ai documenti o allo statuto presentati a corredo della loro domanda di registrazione.
punto 25
Il rispetto, da parte dei partiti politici europei, degli obblighi stabiliti dal regolamento n. 1141/2014 è soggetto al controllo delle varie autorità di controllo.
punto 26
In particolare, l’articolo 24, paragrafo 2, primo comma, e paragrafo 4, primo comma, del regolamento n. 1141/2014 dispone quanto segue: «2. L’Autorità controlla l’osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, dei loro obblighi conformemente al presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l’articolo 3, l’articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), e da d) a f), l’articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a e) e g), l’articolo 9, paragrafi 5 e 6, e gli articoli 20, 21 e 22. (…) 4. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee forniscono tutte le informazioni richieste dall’Autorità, dall’ordinatore del Parlamento europeo, dalla Corte dei conti, dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) o dagli Stati membri che sono necessarie ai fini dello svolgimento dei controlli di loro rispettiva competenza a norma del presente regolamento».
punto 27
Inoltre, come risulta dal considerando 8 e dall’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1141/2014, l’Autorità è altresì istituita ai fini dell’irrogazione di sanzioni ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee a norma di detto regolamento.
punto 28
A tal riguardo, ai sensi del suo considerando 31, il regolamento n. 1141/2014 prevede un sistema sanzionatorio chiaro, solido e dissuasivo per garantire l’osservanza effettiva, proporzionata e uniforme degli obblighi relativi alle attività dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee e che rispetti il principio del ne bis in idem, in forza del quale non possono essere irrogate sanzioni due volte per il medesimo reato.
punto 29
Le sanzioni sono previste all’articolo 27 del regolamento n. 1141/2014. In particolare, l’articolo 27, paragrafi 2, 4 e 5, di tale regolamento prevede quanto segue: «2. L’Autorità irroga sanzioni pecuniarie nelle situazioni seguenti: a) violazioni non quantificabili: (…) iv) qualora un partito politico europeo o una fondazione politica europea abbia violato gli obblighi istituiti dall’articolo 23, paragrafo 1, o dall’articolo 24, paragrafo 4; (…) vi) qualora il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione abbia, in qualsiasi momento, intenzionalmente omesso di fornire informazioni o abbia intenzionalmente fornito informazioni erronee o fuorvianti, o qualora gli organismi autorizzati dal presente regolamento a effettuare revisioni contabili o controlli sui beneficiari di un finanziamento a carico del bilancio generale dell’Unione europea individuino inesattezze nei bilanci annuali che sono considerate omissioni gravi o dichiarazioni scorrette di voci secondo principi i contabili internazionali di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1606/2002; (…) 4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, sono imposte a un partito politico europeo o a una fondazione politica europea le seguenti sanzioni pecuniarie: a) in caso di violazioni non quantificabili, una percentuale fissa del bilancio annuale del partito politico europeo interessato o della fondazione politica europea interessata: il 5%, oppure il 7,5% in caso di concorso di violazioni, oppure il 20% in caso di reiterazione della violazione in questione, oppure un terzo delle percentuali sopra indicate, qualora il partito politico europeo o la fondazione politica europea abbia volontariamente dichiarato la violazione prima che l’Autorità apra un’indagine ufficiale, anche in caso di concorso o di reiterazione di violazioni, e il partito o la fondazione in questione abbia adottato le misure correttive del caso, il 50% del bilancio annuale, relativo all’esercizio precedente, del partito politico europeo o della fondazione politica europea in questione che sia stato/a condannato/a con sentenza passata in giudicato per aver intrapreso un’attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 1, del regolamento finanziario; (…) 5. Quando un partito politico europeo o una fondazione politica europea abbia commesso una serie di violazioni del presente regolamento, è irrogata solo la sanzione relativa alla violazione più grave, a meno che non sia altrimenti disposto al paragrafo 4, lettera a)».
punto 30
L’articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1141/2014 così dispone: «1. Prima di adottare una decisione definitiva concernente una delle sanzioni di cui all’articolo 27, l’Autorità o l’ordinatore del Parlamento europeo concede al partito politico europeo interessato o alla fondazione politica europea interessata la possibilità di introdurre le misure necessarie per porre rimedio alla situazione entro un termine ragionevole, normalmente di durata non superiore a un mese. In particolare, l’Autorità o l’ordinatore del Parlamento europeo consente di rettificare errori materiali e di calcolo, di fornire documenti o informazioni supplementari ove necessario o di correggere errori di piccola entità. 2. Qualora un partito politico europeo o una fondazione politica europea non abbia adottato misure correttive entro il termine di cui al paragrafo 1, sono decise le sanzioni del caso di cui all’articolo 27».

III. In diritto › B. Nel merito › 1. Sulla domanda di annullamento › b) Considerazioni preliminari sulla sanzione adottata nella decisione impugnata

punto 31
Nella decisione impugnata, da un lato, l’Autorità ha constatato, ai punti da 19 a 33, una violazione ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), iv), del regolamento n. 1141/2014, in combinato disposto con l’articolo 24, paragrafo 4, del medesimo regolamento, a causa delle risposte incomplete e viziate da contraddizioni rispetto alla comunicazione pubblica che il ricorrente le ha fornito nell’ambito dei loro scambi di corrispondenza. Dall’altro, l’Autorità ha constatato, ai punti da 34 a 44 della decisione impugnata, una violazione ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), vi), del medesimo regolamento, in quanto il ricorrente aveva mantenuto sui social network pubblicazioni erronee che presentavano il membro dell’Ufficio di presidenza di cui trattasi come membro attuale di detto Ufficio, pur non essendolo più. Essa ha tuttavia rilevato, al punto 54 della decisione impugnata, che la sanzione per comportamento intenzionale derivante dall’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), vi), del regolamento n. 1141/2014 era una lex specialis che, alla luce dell’articolo 27, paragrafo 5, del medesimo regolamento, assorbiva quella che sarebbe stata, peraltro, dovuta ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), iv), in combinato disposto con l’articolo 24, paragrafo 4, di detto regolamento, poiché erano interessati gli stessi fatti relativi allo stesso membro dell’Ufficio di presidenza di cui trattasi. Pertanto, all’articolo 1 della decisione impugnata, l’Autorità ha inflitto una sanzione pecuniaria al ricorrente unicamente per la violazione prevista all’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), vi), del regolamento n. 1141/2014, con un livello di sanzione pari al 5% del bilancio annuale del ricorrente.
punto 32
A tal riguardo, in primo luogo, occorre ricordare che, a prescindere dalla motivazione sulla quale si fonda una decisione, solo il dispositivo di quest’ultima è idoneo a produrre effetti giuridici e, di conseguenza, ad arrecare pregiudizio. Per contro, gli apprezzamenti espressi nella motivazione di una decisione non sono idonei, di per sé, a formare oggetto di un ricorso di annullamento e possono essere sottoposti al sindacato di legittimità del giudice dell’Unione solo qualora, in quanto motivazione di un atto arrecante pregiudizio, costituiscano il fondamento necessario del dispositivo di tale atto (v. sentenza del 1o febbraio 2012, Région wallonne/Commissione, T-237/09, EU:T:2012:38, punto 45 e giurisprudenza citata).
punto 33
Nel caso di specie, poiché le valutazioni formulate ai punti da 19 a 33 della decisione impugnata, relative alla violazione ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), iv), del regolamento n. 1141/2014, in combinato disposto con l’articolo 24, paragrafo 4, di tale regolamento, non costituiscono il fondamento necessario del dispositivo della decisione impugnata, esse non possono essere sottoposte al sindacato di legittimità.
punto 34
In secondo luogo, occorre rilevare che, come risulta dal precedente punto 29, in forza dell’articolo 27, paragrafo 4, lettera a), primo e secondo trattino, del regolamento n. 1141/2014, in caso di violazioni non quantificabili, deve essere inflitta una sanzione pecuniaria pari al 5% del bilancio annuale del partito politico europeo e, se si tratta di concorso di violazioni, tale sanzione deve corrispondere al 7,5% di detto bilancio annuale. Inoltre, ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo, quando sia stata commessa una seria di violazioni, è irrogata solo la sanzione relativa alla violazione più grave, a meno che non sia altrimenti disposto al paragrafo 4, lettera a), di detto articolo.
punto 35
Pertanto, la sanzione da infliggere a un partito politico europeo in caso di violazioni non quantificabili dipende dal numero di violazioni commesse. Se si tratta di una situazione in cui si conclude che è stata commessa una sola violazione non quantificabile, deve essere irrogata una sanzione pecuniaria pari al 5% del bilancio annuale del partito politico europeo ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, lettera a), primo trattino, del regolamento n. 1141/2014. Per contro, se si tratta di una situazione in cui si conclude che sono state commesse almeno due violazioni non quantificabili nell’ambito della medesima azione illecita, si tratta di concorso di violazioni previsto all’articolo 2, punto 12, di detto regolamento e, in tale ipotesi, deve essere irrogata una sanzione pecuniaria pari al 7,5% del bilancio annuale del partito politico europeo, in applicazione dell’articolo 27, paragrafo 4, lettera a), secondo trattino, del medesimo regolamento.
punto 36
Tenuto conto della chiara formulazione dell’articolo 27, paragrafo 4, lettera a), primo trattino, del regolamento n. 1141/2014, l’Autorità non dispone quindi di alcun margine di discrezionalità nella determinazione della sanzione pecuniaria applicabile alle violazioni non quantificabili. Tale conclusione non è rimessa in discussione dall’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento n. 1141/2014, come dimostra l’espressione «a meno che non sia altrimenti disposto al paragrafo 4, lettera a)» in esso contenuta.
punto 37
È alla luce di tali considerazioni che occorre analizzare congiuntamente, anzitutto, il sesto e l’undicesimo motivo del ricorrente.

III. In diritto › B. Nel merito › 1. Sulla domanda di annullamento › c) Sul sesto e sull’undicesimo motivo, vertenti, in sostanza, sulla violazione dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), iv), del regolamento n. 1141/2014, in combinato disposto con l’articolo 24, paragrafo 4, di tale regolamento, dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), vi), di detto regolamento e del principio di legalità dei reati e delle pene

punto 38
Il ricorrente sostiene, in sostanza, che l’Autorità può sanzionare un partito politico europeo solo se quest’ultimo le fornisce direttamente informazioni erronee e se le informazioni comunicate direttamente al pubblico non sono coperte dal regolamento n. 1141/2014.
punto 39
Pertanto, nell’ambito del sesto motivo, il ricorrente fa valere, in sostanza, che, infliggendogli una sanzione pecuniaria, l’Autorità ha violato l’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), iv), del regolamento n. 1141/2014, in combinato disposto con l’articolo 24, paragrafo 4, di tale regolamento, nonché l’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), vi), del medesimo regolamento e ha commesso errori di valutazione.
punto 40
Nell’ambito dell’undicesimo motivo, il ricorrente ritiene, in sostanza, che, infliggendogli una sanzione pecuniaria, l’Autorità abbia altresì violato il principio di legalità dei reati e delle pene.
punto 41
L’Autorità sostiene che il sesto motivo è inoperante, che gli argomenti relativi all’interpretazione dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), vi), del regolamento n. 1141/2014 presentati in sede di replica sono irricevibili e che, in ogni caso, tale motivo è infondato.
punto 42
Per quanto riguarda l’undicesimo motivo, l’Autorità ritiene che esso debba essere respinto in quanto infondato.
punto 43
Alla luce degli argomenti delle parti, occorre esaminare, in via preliminare, l’operatività del sesto motivo e la ricevibilità degli argomenti relativi all’interpretazione dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), vi), del regolamento n. 1141/2014 presentati in sede di replica.

III. In diritto › B. Nel merito › 1. Sulla domanda di annullamento › c) Sul sesto e sull’undicesimo motivo, vertenti, in sostanza, sulla violazione dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), iv), del regolamento n. 1141/2014, in combinato disposto con l’articolo 24, paragrafo 4, di tale regolamento, dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), vi), di detto regolamento e del principio di legalità dei reati e delle pene › 1) Sul carattere operante del sesto motivo

punto 44
L’Autorità sostiene che il sesto motivo è inoperante in quanto il ricorrente confonde gli elementi relativi alla violazione ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), iv), del regolamento n. 1141/2014, in combinato disposto con l’articolo 24, paragrafo 4, di tale regolamento, che non è stata oggetto di una sanzione, e quelli relativi alla violazione ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), vi), del medesimo regolamento, che è stata oggetto di una sanzione.
punto 45
In risposta a una misura di organizzazione del procedimento ai fini di una risposta in udienza, adottata sul fondamento dell’articolo 89, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale, il ricorrente ha fatto valere, in sostanza, che il sesto motivo era operante nella parte in cui riguardava gli argomenti vertenti su una violazione dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), vi), del regolamento n. 1141/2014.
punto 46
A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito di un ricorso di annullamento è considerato inoperante un motivo che, anche nell’ipotesi in cui fosse fondato, sarebbe inidoneo a comportare l’annullamento perseguito dalla parte ricorrente (ordinanza del 26 febbraio 2013, Castiglioni/Commissione, T-591/10, non pubblicata, EU:T:2013:94, punto 45, e sentenza del 15 gennaio 2015, Francia/Commissione, T-1/12, EU:T:2015:17, punto 73; v. altresì, in tal senso, sentenza del 21 settembre 2000, EFMA/Consiglio, C-46/98 P, EU:C:2000:474, punto 38).
punto 47
Nel caso di specie, dalle memorie del ricorrente si può dedurre che quest’ultimo invoca, in sostanza, una violazione, da un lato, dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), iv), del regolamento n. 1141/2014, in combinato disposto con l’articolo 24, paragrafo 4, di tale regolamento, e, dall’altro, dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), vi), del medesimo regolamento.
punto 48
Infatti, ai punti 135 e 136 dell’atto introduttivo del ricorso, il ricorrente cita l’articolo 24 e l’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento n. 1141/2014. Inoltre, al punto 139 dell’atto introduttivo del ricorso, rinviando a tali disposizioni, esso sostiene che l’Autorità può condannare un partito politico europeo solo nel caso in cui tale partito abbia «volontariamente e intenzionalmente fornito informazioni erronee a [quest’ultima]» e, ai punti da 140 a 152 del medesimo atto introduttivo, fa valere che, tenuto conto della cronologia dei fatti, ciò non si è verificato nel caso di specie. Peraltro, al punto 159 dell’atto introduttivo del ricorso, esso fa valere, in sostanza, che, «[n]ella misura in cui l’Autorità ha potuto essere posta in condizione di esercitare il suo controllo sulla composizione [dei suoi] organi, dal momento che le è stato consegnato un verbale facente fede fino a prova contraria, e poiché è evidente che la mancanza (non intenzionale) di aggiornamento del sito [I]nternet non ha avuto alcun impatto sul controllo dell’[A]utorità», non può essere constatata alcuna violazione degli articoli 24 e 27 del regolamento n. 1141/2014.
punto 49
Risulta quindi dagli argomenti del ricorrente menzionati al precedente punto 48 che gli stessi mirano a dimostrare che, da un lato, il ricorrente ha trasmesso informazioni corrette all’Autorità, cosicché quest’ultima ha potuto esercitare il suo potere di controllo, e che, pertanto, non può essergli contestata alcuna violazione dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), iv), del regolamento n. 1141/2014, in combinato disposto con l’articolo 24, paragrafo 4, di tale regolamento e, dall’altro, che un partito politico europeo può essere sanzionato solo se fornisce intenzionalmente informazioni erronee all’Autorità e che, poiché ciò non è avvenuto nel caso di specie, quest’ultima ha violato l’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), vi), del regolamento n. 1141/2014.
punto 50
Una siffatta interpretazione è confermata dal fatto che, nella replica, il ricorrente fa riferimento alla «[v]iolazione degli articoli 24 e 27 del [r]egolamento [n. 1141/2014] e [all’]errore di valutazione nella loro applicazione al caso di specie».
punto 51
In tale contesto, occorre considerare che, come fatto valere in sostanza dal ricorrente in udienza, sebbene gli argomenti vertenti su una violazione dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), iv), del regolamento n. 1141/2014, in combinato disposto con l’articolo 24, paragrafo 4, di tale regolamento, siano inoperanti, in quanto diretti contro motivi che non sono posti a fondamento del dispositivo della decisione impugnata, e siano, quindi, inidonei a comportare l’annullamento di tale decisione conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 46, ciò non vale per gli argomenti vertenti su una violazione dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), vi), del medesimo regolamento.
punto 52
Pertanto, il sesto motivo è inoperante per quanto riguarda gli argomenti vertenti sulla violazione dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), iv), del regolamento n. 1141/2014, in combinato disposto con l’articolo 24, paragrafo 4, di tale regolamento, e operante nella parte in cui riguarda gli argomenti vertenti su una violazione dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), vi), del medesimo regolamento.
punto 53
Occorre quindi proseguire l’analisi ed esaminare la ricevibilità degli argomenti del ricorrente vertenti sull’interpretazione dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), vi), del regolamento n. 1141/2014 presentati in sede di replica.

III. In diritto › B. Nel merito › 1. Sulla domanda di annullamento › c) Sul sesto e sull’undicesimo motivo, vertenti, in sostanza, sulla violazione dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), iv), del regolamento n. 1141/2014, in combinato disposto con l’articolo 24, paragrafo 4, di tale regolamento, dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), vi), di detto regolamento e del principio di legalità dei reati e delle pene › 2) Sulla ricevibilità degli argomenti relativi all’interpretazione dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), vi), del regolamento n. 1141/2014 presentati in sede di replica

punto 54
Nella replica, il ricorrente constata che sono possibili due letture dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), vi), del regolamento n. 1141/2014. Esso sostiene che, secondo la lettura estensiva, tale disposizione autorizza l’Autorità a sanzionare qualsiasi diffusione di informazioni erronee o fuorvianti, indipendentemente dal destinatario e dal supporto di comunicazione, e anche qualora essa non sia stata raggirata. Secondo la lettura rigorosa, tale articolo autorizzerebbe l’Autorità a sanzionare soltanto la trasmissione alla stessa di informazioni erronee o fuorvianti. A parere del ricorrente, quest’ultima interpretazione è conforme all’intenzione del legislatore, che è quella di consentire all’Autorità di esercitare il suo potere di controllo, e risulta dalla formulazione dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), vi), del regolamento n. 1141/2014, il quale rinvia a situazioni in cui il partito politico europeo fornisce o avrebbe dovuto fornire informazioni.
punto 55
Nella controreplica, l’Autorità conclude per il rigetto di tali argomenti in quanto tardivi e, pertanto, irricevibili. Essa sostiene che essi non possono essere ricollegati né al sesto motivo né all’undicesimo motivo dedotti nell’atto introduttivo del ricorso.
punto 56
In risposta a una misura di organizzazione del procedimento ai fini di una risposta in udienza, adottata sul fondamento dell’articolo 89, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di procedura, il ricorrente ha fatto valere, in sostanza, che tali argomenti erano ricevibili in quanto, nell’atto introduttivo del ricorso, aveva esposto argomenti in tal senso.
punto 57
A tal proposito occorre rammentare che, ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura, è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento.
punto 58
Secondo la giurisprudenza, l’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura è applicabile anche alle censure o agli argomenti (v. sentenza del 14 luglio 2021, AQ/eu-LISA, T-164/19, non pubblicata, EU:T:2021:456, punto 59 e giurisprudenza citata).
punto 59
Tuttavia, un motivo, una censura o un argomento che costituisca un’estensione di un motivo, di una censura o di un argomento precedentemente enunciati, esplicitamente o implicitamente, nel ricorso dev’essere dichiarato ricevibile (v., in tal senso, sentenza del 24 settembre 2019, Yanukovych/Consiglio, T-301/18, non pubblicata, EU:T:2019:676, punto 74 e giurisprudenza citata).
punto 60
Perché possa essere considerato un’estensione di un motivo, di una censura o di un argomento precedentemente enunciati, occorre che il nuovo argomento presenti, con i motivi, le censure e gli argomenti inizialmente dedotti nel ricorso, un legame sufficientemente stretto perché possa essere considerato derivante dalla normale evoluzione del contraddittorio nell’ambito di un procedimento giurisdizionale (v. sentenza del 20 novembre 2017, Petrov e a./Parlamento, T-452/15, EU:T:2017:822, punto 46 e giurisprudenza citata).
punto 61
Nel caso di specie, occorre constatare che, come sottolineato dall’Autorità, nell’atto introduttivo del ricorso, nell’ambito del sesto motivo, il ricorrente non ha espressamente presentato argomenti vertenti sulla «portata» dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), vi), del regolamento n. 1141/2014.
punto 62
Occorre tuttavia rilevare che, come risulta dal precedente punto 48, al punto 139 dell’atto introduttivo del ricorso, il ricorrente ha fatto valere che l’Autorità poteva condannare un partito politico europeo solo nell’ipotesi in cui tale partito gli avesse «volontariamente e intenzionalmente fornito informazioni erronee» e, ai punti da 140 a 152 di tale medesimo atto introduttivo del ricorso, esso ha precisato che, alla luce della cronologia degli eventi, ciò non era avvenuto nel caso di specie, prima di concludere che, nonostante tale circostanza, l’Autorità aveva ritenuto, in sostanza, che il suo comportamento rientrasse «nell’ambito di applicazione dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), vi), del regolamento [n. 1141/2014]». Inoltre, al punto 154 dell’atto introduttivo del ricorso, il ricorrente ha rilevato che l’Autorità stessa aveva sottolineato di essere stata «chiaramente informata della composizione dell’Ufficio di presidenza».
punto 63
Orbene, tali valutazioni corrispondono precisamente all’interpretazione «rigorosa» esposta dal ricorrente nella replica e che esso conferma, vale a dire quella secondo cui, in applicazione dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), vi), del regolamento n. 1141/2014, una sanzione deve essere inflitta solo qualora un partito politico europeo fornisca intenzionalmente informazioni erronee all’Autorità.
punto 64
In ogni caso, occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostiene l’Autorità, nell’ambito dell’undicesimo motivo, il ricorrente ha fatto valere, in sostanza, rinviando all’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), vi), del regolamento n. 1141/2014, che non si deduceva da tale disposizione che l’Autorità potesse sanzionare un partito politico europeo per una pubblicazione sui social network.
punto 65
Pertanto, gli argomenti dedotti dal ricorrente in sede di replica menzionati al precedente punto 54 presentano un legame sufficientemente stretto con gli argomenti svolti nell’atto introduttivo del ricorso e sono, pertanto, ricevibili.

III. In diritto › B. Nel merito › 1. Sulla domanda di annullamento › c) Sul sesto e sull’undicesimo motivo, vertenti, in sostanza, sulla violazione dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), iv), del regolamento n. 1141/2014, in combinato disposto con l’articolo 24, paragrafo 4, di tale regolamento, dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), vi), di detto regolamento e del principio di legalità dei reati e delle pene › 3) Sulla fondatezza del sesto e dell’undicesimo motivo

punto 66
Ai punti da 34 a 44 della decisione impugnata, l’Autorità ha constatato, in via preliminare, che, alla luce del suo tenore letterale e del suo obiettivo, l’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), vi), del regolamento n. 1141/2014 doveva essere interpretato nel senso che esso mirava a sanzionare la disinformazione del pubblico da parte di un partito politico europeo riguardo alle sue caratteristiche strutturali e finanziarie. L’Autorità ha rilevato che, nel caso di specie, il ricorrente aveva menzionato, mediante pubblicazioni sui social network, il membro dell’Ufficio di presidenza di cui trattasi come membro attuale di detto Ufficio, mentre, al momento di dette pubblicazioni, non lo era più, e aveva deciso, in un momento imprecisato, di mantenere dette pubblicazioni essendo a conoscenza della loro inesattezza, cosicché occorreva constatare un’intenzione da parte sua. L’Autorità ha concluso che il ricorrente, mantenendo sui social network le pubblicazioni che menzionavano il membro dell’Ufficio di presidenza di cui trattasi come membro attuale di detto Ufficio, essendo a conoscenza della loro inesattezza, ha intenzionalmente fornito informazioni erronee e ha quindi soddisfatto gli elementi costitutivi dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), vi), del regolamento n. 1141/2014.
punto 67
Il ricorrente sostiene, in sostanza, che l’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), vi), del regolamento n. 1141/2014 deve essere interpretato nel senso che esso riguarda situazioni in cui il partito politico europeo fornisce intenzionalmente informazioni erronee all’Autorità. Esso fa valere, in sostanza, che, l’Autorità, infliggendogli una sanzione pecuniaria ai sensi di tale disposizione per aver mantenuto sui social network pubblicazioni che menzionavano il membro dell’Ufficio di presidenza di cui trattasi come membro attuale di detto Ufficio, essendo a conoscenza della loro inesattezza, ha commesso un errore di diritto nonché errori di valutazione e ha violato il principio di legalità dei reati e delle pene.
punto 68
L’Autorità contesta gli argomenti del ricorrente. Essa sostiene, in sostanza, che da un’interpretazione letterale, contestuale e teleologica dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), vi), del regolamento n. 1141/2014 risulta che le informazioni erronee messe intenzionalmente a disposizione del pubblico, quando riguardano lo statuto o il finanziamento dei partiti politici europei, non sono escluse dal suo ambito di applicazione. Essa considera quindi che, infliggendo una sanzione pecuniaria al ricorrente ai sensi di tale disposizione, essa non ha commesso un errore di diritto o errori di valutazione né ha violato il principio della certezza del diritto, e il principio di legalità dei reati e delle pene non era applicabile al caso di specie.
punto 69
Alla luce degli argomenti delle parti, è opportuno procedere, in via preliminare, all’interpretazione dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), vi), del regolamento n. 1141/2014.

III. In diritto › B. Nel merito › 1. Sulla domanda di annullamento › c) Sul sesto e sull’undicesimo motivo, vertenti, in sostanza, sulla violazione dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), iv), del regolamento n. 1141/2014, in combinato disposto con l’articolo 24, paragrafo 4, di tale regolamento, dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), vi), di detto regolamento e del principio di legalità dei reati e delle pene › 3) Sulla fondatezza del sesto e dell’undicesimo motivo › i) Sull’interpretazione dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), vi), del regolamento n. 1141/2014

punto 70
Come ricordato al precedente punto 29, l’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento n. 1141/2014 è così formulato: «2. L’Autorità irroga sanzioni pecuniarie nelle situazioni seguenti: a) violazioni non quantificabili: (…) vi) qualora il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione abbia, in qualsiasi momento, intenzionalmente omesso di fornire informazioni o abbia intenzionalmente fornito informazioni erronee o fuorvianti, o qualora gli organismi autorizzati dal presente regolamento a effettuare revisioni contabili o controlli sui beneficiari di un finanziamento a carico del bilancio generale dell’Unione europea individuino inesattezze nei bilanci annuali che sono considerate omissioni gravi o dichiarazioni scorrette di voci secondo principi i contabili internazionali di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1606/2002».
punto 71
Dalla motivazione della decisione impugnata, come ricordata al precedente punto 66, risulta che l’Autorità ha inflitto una sanzione pecuniaria al ricorrente ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), vi), del regolamento n. 1141/2014 in quanto aveva intenzionalmente fornito informazioni erronee.
punto 72
È quindi opportuno limitare l’interpretazione dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), vi), del regolamento n. 1141/2014 alle situazioni in cui il partito politico europeo interessato abbia fornito, in qualsiasi momento, intenzionalmente informazioni erronee.
punto 73
Conformemente a una giurisprudenza costante, occorre procedere a un’interpretazione letterale, contestuale e teleologica dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), vi), del regolamento n. 1141/2014 [v., in tal senso, sentenza del 25 giugno 2020, A e a. (Impianti eolici ad Aalter e Nevele), C-24/19, EU:C:2020:503, punto 37 e giurisprudenza citata]. In tale contesto, è opportuno considerare il fatto che le norme del diritto dell’Unione sono redatte in diverse lingue e che tutte le versioni linguistiche fanno fede, il che può richiedere un confronto di tali versioni (v. sentenza del 14 luglio 2016, Lettonia/Commissione, T-661/14, EU:T:2016:412, punto 39 e giurisprudenza citata; v. altresì, in tal senso, sentenza del 26 gennaio 2021, Hessischer Rundfunk, C-422/19 e C-423/19, EU:C:2021:63, punto 65).

III. In diritto › B. Nel merito › 1. Sulla domanda di annullamento › c) Sul sesto e sull’undicesimo motivo, vertenti, in sostanza, sulla violazione dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), iv), del regolamento n. 1141/2014, in combinato disposto con l’articolo 24, paragrafo 4, di tale regolamento, dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), vi), di detto regolamento e del principio di legalità dei reati e delle pene › 3) Sulla fondatezza del sesto e dell’undicesimo motivo › i) Sull’interpretazione dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), vi), del regolamento n. 1141/2014 › – Sull’interpretazione letterale

punto 74
In primo luogo, occorre constatare che, come sostenuto dall’Autorità, l’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), vi), del regolamento n. 1141/2014 non precisa il destinatario o le modalità di trasmissione delle informazioni erronee.
punto 75
Tuttavia, è giocoforza rilevare che il termine «fornito» utilizzato da tale disposizione rinvia in particolare, nel significato abituale del linguaggio corrente, all’idea di presentare, comunicare o produrre ciò che è richiesto.
punto 76
Inoltre, occorre constatare che il termine «fornire», associato al termine «informazioni», è utilizzato in altre disposizioni del regolamento n. 1141/2014 per evocare la trasmissione, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, a diverse autorità competenti, delle informazioni richieste in un contesto procedurale. È il caso, in particolare, dell’articolo 23, paragrafo 4, dell’articolo 24, paragrafo 4, primo comma, dell’articolo 25, paragrafo 6, o ancora dell’articolo 29, paragrafo 1, di tale regolamento.
punto 77
Per contro, occorre osservare che, quando il regolamento n. 1141/2014 menziona la trasmissione di informazioni al pubblico, esso utilizza l’espressione «mettere a disposizione», come risulta dal suo considerando 41, e che, quando tratta le informazioni destinate a essere pubblicate su Internet, i termini utilizzati sono «disponibili on line» e «pubblica», come risulta, rispettivamente, dal suo articolo 7, paragrafo 1, e dal suo articolo 32.
punto 78
Peraltro, occorre osservare che non vi sono divergenze su tale punto tra la versione in lingua francese e altre versioni linguistiche, in particolare in lingua inglese, tedesca, italiana e spagnola, del regolamento n. 1141/2014.
punto 79
In tale contesto, l’espressione «fornito informazioni erronee» utilizzata all’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), vi), del regolamento n. 1141/2014 depone a favore di un’interpretazione secondo la quale essa rinvia all’idea di presentare, comunicare o produrre informazioni richieste erronee.
punto 80
In secondo luogo, occorre rilevare che l’avverbio «intenzionalmente» fa riferimento, nel significato abituale del linguaggio corrente, a un atto compiuto intenzionalmente, deliberatamente.
punto 81
L’espressione «intenzionalmente fornito informazioni erronee» depone quindi a favore di un’interpretazione secondo la quale il partito politico europeo, al momento della presentazione, della comunicazione o della produzione delle informazioni richieste, è consapevole della loro inesattezza, ma decide deliberatamente di presentarle, comunicarle o produrle.
punto 82
In terzo luogo, l’espressione «in qualsiasi momento» indica, nel significato abituale del linguaggio corrente, che qualcosa può verificarsi in un qualsivoglia momento durante un determinato periodo.
punto 83
Nel contesto dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), vi), del regolamento n. 1141/2014, l’espressione «in qualsiasi momento» conduce a un’interpretazione secondo la quale il partito politico europeo decide, in qualsiasi momento, di presentare, comunicare o produrre deliberatamente informazioni richieste erronee.
punto 84
Contrariamente a quanto sostiene l’Autorità, dal punto di vista redazionale, l’uso dell’espressione «in qualsiasi momento» non è intesa a sottolineare la volontà del legislatore di non richiedere elementi costitutivi che limitino l’applicabilità a determinate circostanze di trasmissione, ma piuttosto ad aggiungere una precisazione temporale.
punto 85
Le considerazioni che precedono depongono a favore di un’interpretazione letterale dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), vi), del regolamento n. 1141/2014, secondo la quale tale disposizione si applica alle situazioni in cui il partito politico europeo decide deliberatamente, in qualsiasi momento, di presentare, comunicare o produrre informazioni richieste erronee, essendo a conoscenza della loro inesattezza.

III. In diritto › B. Nel merito › 1. Sulla domanda di annullamento › c) Sul sesto e sull’undicesimo motivo, vertenti, in sostanza, sulla violazione dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), iv), del regolamento n. 1141/2014, in combinato disposto con l’articolo 24, paragrafo 4, di tale regolamento, dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), vi), di detto regolamento e del principio di legalità dei reati e delle pene › 3) Sulla fondatezza del sesto e dell’undicesimo motivo › i) Sull’interpretazione dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), vi), del regolamento n. 1141/2014 › – Sull’interpretazione contestuale

punto 86
In primo luogo, occorre ricordare che, come risulta dal precedente punto 22, il regolamento n. 1141/2014 disciplina il quadro giuridico e finanziario dei partiti politici europei.
punto 87
Per quanto riguarda il quadro giuridico, dall’articolo 8, paragrafo 1, e dall’articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1141/2014 risulta che i partiti politici europei presentano la loro domanda di registrazione all’Autorità e che quest’ultima la esamina al fine di stabilire se tali partiti soddisfino le condizioni per la registrazione e rispettino le disposizioni relative alla «governance» connesse, in particolare, allo statuto, e decide se registrarli o meno. Inoltre, come risulta dal precedente punto 24, conformemente all’articolo 9, paragrafo 5, di tale regolamento, i partiti politici europei notificano all’Autorità qualsiasi modifica apportata ai documenti o allo statuto presentati a corredo della domanda di registrazione. Dal canto suo, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1 e paragrafo 3, quarto comma, di detto regolamento, l’Autorità verifica a intervalli regolari che i partiti politici europei continuino a soddisfare le condizioni per la registrazione e le disposizioni in materia di «governance» e, qualora dovesse risultare che non è così, può decidere di revocare la registrazione. Inoltre, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, primo comma, del medesimo regolamento, l’Autorità controlla l’osservanza, da parte dei partiti politici europei, degli obblighi relativi a tali condizioni e disposizioni.
punto 88
Per quanto riguarda il quadro finanziario, i partiti politici europei, una volta registrati, possono, a determinate condizioni, in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 1, e dell’articolo 20, paragrafi 1 e 7, del regolamento n. 1141/2014, presentare al Parlamento una domanda di finanziamento a carico del bilancio generale dell’Unione, accettare donazioni da persone fisiche o giuridiche e ricevere contributi dai loro membri. Essi sono tuttavia tenuti, a norma dell’articolo 23, paragrafo 1, e dell’articolo 20, paragrafi da 2 a 4, di tale regolamento, a presentare all’Autorità i loro bilanci annuali e le note d’accompagnamento, una relazione di revisione contabile esterna su questi ultimi, nonché l’elenco di tutti i loro donatori e contribuenti e dei rispettivi doni e contributi. L’osservanza degli obblighi connessi al finanziamento è garantito, in applicazione dell’articolo 24, paragrafo 2, del medesimo regolamento, dall’Autorità e dall’ordinatore del Parlamento.
punto 89
Dalle disposizioni menzionate al precedente punto 88 risulta che i partiti politici europei sono tenuti a fornire informazioni all’Autorità, sia al momento della loro registrazione sia per tutta la durata della loro esistenza, sulle condizioni per la registrazione e sulle disposizioni relative alla «governance» connesse, in particolare, allo statuto, nonché sulla loro situazione finanziaria, presentando segnatamente, in particolare, i loro bilanci annuali, una relazione di revisione contabile esterna nonché l’elenco dei loro donatori e dei loro contribuenti e delle rispettive donazioni e dei rispettivi contributi di questi ultimi.
punto 90
In secondo luogo, da un lato, occorre osservare che, in forza dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1141/2014, l’Autorità istituisce e gestisce un registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee.
punto 91
Occorre altresì rilevare che dal considerando 2 e dall’articolo 1 del regolamento delegato (UE, Euratom) 2015/2401 della Commissione, del 2 ottobre 2015, relativo al contenuto e al funzionamento del registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (GU 2015, L 333, pag. 50), adottato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1141/2014, risulta che il registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee funge da repertorio dei dati, delle informazioni e dei documenti presentati contestualmente alle domande di registrazione quale partito politico europeo o fondazione politica europea, così come di quelli successivi.
punto 92
Ai sensi del considerando 5 e dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/2401, l’Autorità predispone estratti standard del registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee e li fornisce a qualsiasi persona fisica o giuridica che ne faccia richiesta.
punto 93
Pertanto, conformemente al considerando 4 del regolamento delegato 2015/2401, il registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee fornisce un servizio pubblico ai fini di trasparenza, responsabilità e certezza del diritto, e l’Autorità tiene tale registro in modo da consentire un accesso adeguato alle informazioni che contiene e la loro certificazione.
punto 94
Dall’altro lato, occorre constatare che dal considerando 33 del regolamento n. 1141/2014 risulta che, per ragioni di trasparenza e al fine di rafforzare il controllo e la responsabilità democratica dei partiti politici europei, è auspicabile pubblicare le informazioni riguardanti i partiti politici europei considerate di rilevante interesse pubblico, in particolare per quanto riguarda lo statuto, la composizione, i bilanci, i donatori e le donazioni, i contributi e le sovvenzioni ricevuti dal bilancio generale dell’Unione.
punto 95
Conformemente all’articolo 32, paragrafo 1, lettere a) e da d) a f), del regolamento n. 1141/2014, il Parlamento pubblica su un sito web creato ad hoc, sotto l’egida del proprio ordinatore o dell’Autorità, in particolare, lo statuto di tutti i partiti politici europei, i documenti presentati a corredo delle loro domande di registrazione e, successivamente, ogni modifica notificata al riguardo, nonché i loro bilanci annuali e le loro relazioni di audit esterno, i nomi dei loro donatori e le corrispondenti donazioni comunicate da questi ultimi o ancora i loro contributi dichiarati.
punto 96
Dalle disposizioni che precedono risulta che le informazioni riguardanti i partiti politici europei, in particolare quelle ritenute di rilevante interesse pubblico, devono essere messe a disposizione del pubblico dalle autorità competenti, tra cui l’Autorità, affinché quest’ultimo possa avervi un accesso adeguato.
punto 97
Per contro, occorre rilevare che il regolamento n. 1141/2014 non prevede alcun obbligo per i partiti politici europei di mettere a disposizione del pubblico informazioni. Infatti, le uniche disposizioni del regolamento n. 1141/2014 che riguardano la messa a disposizione, da parte dei partiti politici europei, delle informazioni destinate al pubblico sono, da un lato, il considerando 32 e, dall’altro, l’articolo 31, intitolato «Informazione dei cittadini», i quali prevedono che, nel contesto di elezioni del Parlamento, i partiti politici europei possono informare i cittadini dell’Unione dei collegamenti esistenti con i partiti politici nazionali e con i loro candidati. Pertanto, oltre al fatto che tali disposizioni limitano l’ambito delle informazioni destinate ai cittadini a circostanze particolari, vale a dire il contesto delle elezioni del Parlamento e l’argomento specifico dei collegamenti tra i partiti politici europei e i partiti politici nazionali e i loro candidati, esse prevedono la possibilità, e non l’obbligo, per i partiti politici europei, di informare i cittadini.
punto 98
In terzo luogo, occorre osservare che gli altri tipi di violazioni diverse da quella menzionata al precedente punto 72 previste all’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), vi), del regolamento n. 1141/2014 prevedono sanzioni in caso di mancata osservanza, da parte dei partiti politici europei, degli obblighi di comunicazione di informazioni alle autorità competenti. Infatti, per quanto riguarda le situazioni in cui «il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione abbia, in qualsiasi momento, intenzionalmente omesso di fornire informazioni», è sufficiente ricordare, come precisato al precedente punto 97, che nessuna disposizione del regolamento n. 1141/2014 richiede che i partiti politici europei forniscano informazioni al pubblico, cosicché una sanzione per omissione intenzionale di fornire informazioni può essere interpretata solo nel senso che riguarda le informazioni che i partiti politici europei sono tenuti a comunicare alle autorità di controllo nell’ambito degli obblighi ad essi incombenti in forza di detto regolamento.
punto 99
Per quanto riguarda le situazioni in cui «gli organismi autorizzati dal (…) regolamento [n. 1141/2014] a effettuare revisioni contabili o controlli sui beneficiari di un finanziamento a carico del bilancio generale dell’Unione (…) individuino inesattezze nei bilanci annuali che sono considerate omissioni gravi o dichiarazioni scorrette di voci secondo [i] principi contabili internazionali», è sufficiente osservare che questo tipo di violazione sanziona i partiti politici europei quando le inesattezze nei loro bilanci annuali sono rilevate dagli organismi autorizzati a effettuare una revisione contabile o controlli.
punto 100
Tutto quanto precede depone a favore di un’interpretazione contestuale dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), vi), del regolamento n. 1141/2014 secondo la quale tale disposizione si applica alle situazioni in cui il partito politico europeo fornisce intenzionalmente informazioni erronee alle autorità competenti, tra cui l’Autorità.
punto 101
Sebbene l’Autorità sostenga che, conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1141/2014, essa è tenuta, in forza delle sue competenze di verifica, ad accertarsi dell’affidabilità delle risposte che i partiti politici europei le comunicano direttamente, è sufficiente constatare che tale disposizione prevede che l’Autorità verifichi a intervalli regolari che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee registrate continuino a soddisfare le condizioni per la registrazione di cui all’articolo 3 nonché alle disposizioni in materia di «governance» di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b) e da d) a f), e all’articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a e) e lettera g), del regolamento n. 1141/2014. Orbene, il riferimento a queste ultime disposizioni conferma che i partiti politici europei registrati devono fornire informazioni corrette all’Autorità nell’ambito degli obblighi ad essi incombenti in forza di tale regolamento.

III. In diritto › B. Nel merito › 1. Sulla domanda di annullamento › c) Sul sesto e sull’undicesimo motivo, vertenti, in sostanza, sulla violazione dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), iv), del regolamento n. 1141/2014, in combinato disposto con l’articolo 24, paragrafo 4, di tale regolamento, dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), vi), di detto regolamento e del principio di legalità dei reati e delle pene › 3) Sulla fondatezza del sesto e dell’undicesimo motivo › i) Sull’interpretazione dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), vi), del regolamento n. 1141/2014 › – Sull’interpretazione teleologica

punto 102
In primo luogo, sotto un primo profilo, occorre rilevare che il considerando 1 del regolamento n. 1141/2014 rinvia all’articolo 10, paragrafo 4, TUE e all’articolo 12, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ai sensi dei quali i partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e a esprimere la volontà politica dei cittadini dell’Unione. Inoltre, ai sensi del considerando 23 del medesimo regolamento, i criteri di attribuzione delle limitate risorse del bilancio generale dell’Unione europea dovrebbero corrispondere «all’obiettivo dei partiti politici europei di partecipare pienamente alla vita democratica dell’Unione e diventare soggetti attivi nella democrazia rappresentativa dell’Europa, al fine di dare effettiva espressione ai punti di vista, alle opinioni e alla volontà politica dei cittadini dell’Unione». Da tali considerazioni risulta che l’obiettivo finale perseguito dal regolamento n. 1141/2014 è quello di rafforzare la coscienza politica europea e la democrazia rappresentativa europea.
punto 103
Sotto un secondo profilo, occorre osservare che il considerando 24 del regolamento n. 1141/2014 fa riferimento all’idea di aumentare la trasparenza del finanziamento ai partiti politici europei e di evitare possibili usi strumentali delle norme sul finanziamento. Lo stesso vale per il considerando 34 di tale regolamento, che evoca l’idea di un «legittimo interesse pubblico alla trasparenza per quanto riguarda il finanziamento dei partiti politici europei», e per il considerando 38 del medesimo regolamento, che rinvia alla volontà di garantire la trasparenza del finanziamento dei partiti politici europei e della loro composizione. Il considerando 33 di detto regolamento, dal canto suo, indica che, «[per] ragioni di trasparenza, (…) è auspicabile pubblicare le informazioni considerate di rilevante interesse pubblico». Ne consegue che il rafforzamento della trasparenza dei partiti politici europei è un altro obiettivo perseguito dal regolamento n. 1141/2014.
punto 104
Sotto un terzo profilo, occorre osservare che il considerando 26 del regolamento n. 1141/2014 enuncia l’idea di rafforzare «l’obbligo di rispondere del proprio operato e la responsabilità dei partiti politici europei». Inoltre, il considerando 33 di tale regolamento fa riferimento alla «responsabilità democratica» dei partiti politici europei. Ne consegue che anche il rafforzamento dell’obbligo dei partiti politici europei di rispondere del proprio operato rientra tra gli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 1141/2014.
punto 105
In secondo luogo, occorre constatare che, al considerando 33 del regolamento n. 1141/2014, il legislatore precisa che «[p]er ragioni di trasparenza, e al fine di rafforzare il controllo e la responsabilità democratica dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, è auspicabile pubblicare le informazioni considerate di rilevante interesse pubblico, in particolare per quanto riguarda lo statuto, la composizione, i bilanci, i donatori e le donazioni, i contributi e le sovvenzioni ricevuti dal bilancio generale dell’Unione europea, così come informazioni relative a decisioni adottate dall’Autorità e dall’ordinatore del Parlamento europeo circa la registrazione, il finanziamento e le sanzioni». Esso indica altresì che «[i]stituire un quadro regolamentare atto a garantire che queste informazioni siano disponibili al pubblico è il mezzo più efficace per promuovere la parità di condizioni e un’equa concorrenza tra le forze politiche e mantenere aperti, trasparenti e democratici i processi elettorali e legislativi, rafforzando così la fiducia dei cittadini e degli elettori nella democrazia rappresentativa europea e, più in generale, prevenendo corruzione e abusi di potere».
punto 106
Come risulta dal precedente punto 95, in forza dell’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento n. 1141/2014, le informazioni menzionate al considerando 33 sono pubblicate dal Parlamento, sotto l’egida del suo ordinatore o dell’Autorità, su un sito web creato ad hoc.
punto 107
Inoltre, ai sensi del considerando 34 del regolamento n. 1141/2014, «[l]a divulgazione delle donazioni superiori a 3000 [euro] all’anno e per donatore dovrebbe permettere un efficace controllo pubblico dei rapporti tra donatori e partiti politici europei».
punto 108
Dai considerando e dalle disposizioni summenzionate risulta che, adottando il regolamento n. 1141/2014, il legislatore ha inteso conseguire gli obiettivi menzionati ai precedenti punti da 102 a 104 mediante l’istituzione di un quadro regolamentare volto a garantire che le informazioni riguardanti i partiti politici europei considerate di rilevante interesse pubblico siano messe a disposizione del pubblico da parte delle autorità competenti al fine di consentire al pubblico di avere un accesso adeguato a tali informazioni e di controllare efficacemente l’attività di tali partiti.
punto 109
A tal riguardo, è sufficiente osservare che, come risulta dal precedente punto 105, al considerando 33 del regolamento n. 1141/2014, il legislatore ha espressamente previsto che istituire un siffatto quadro regolamentare fosse «il mezzo più efficace per (…) mantenere aperti, trasparenti e democratici i processi elettorali e legislativi, rafforzando così la fiducia dei cittadini e degli elettori nella democrazia rappresentativa europea».
punto 110
Le considerazioni che precedono consentono di giungere a un’interpretazione teleologica dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), vi), del regolamento n. 1141/2014 secondo la quale tale disposizione si applica alle situazioni in cui il partito politico europeo fornisce intenzionalmente informazioni erronee alle autorità competenti nel quadro regolamentare menzionato al precedente punto 108.
punto 111
Ciò è peraltro quanto sostiene l’Autorità stessa, al punto 96 del suo controricorso, precisando che l’obiettivo dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), vi), del regolamento n. 1141/2014 è di «garantire la capacità dell’Autorità di svolgere i suoi compiti di controllo (…) e di pubblicare, [sulla] base in particolare delle informazioni ottenute dai partiti politici europei, elementi strutturali e finanziari esatti destinati al pubblico».
punto 112
Contrariamente a quanto sostiene l’Autorità, una siffatta interpretazione non è contraria né all’articolo 10, paragrafo 4, TUE, né all’«obiettivo di integrità dovuto ai cittadini», quale menzionato da tale Autorità. A tale riguardo, occorre considerare che, fornendo informazioni corrette all’Autorità affinché il pubblico abbia accesso a informazioni considerate di rilevante interesse pubblico affidabili, i partiti politici europei contribuiscono indubbiamente alla formazione della coscienza politica europea e all’«obiettivo di integrità dovuto ai cittadini», come indicato dall’Autorità.
punto 113
Del resto, contrariamente a quanto sostenuto dall’Autorità, una siffatta interpretazione è idonea a preservare l’effetto utile del regolamento n. 1141/2014. Infatti, sanzionare i partiti politici europei per informazioni erronee fornite intenzionalmente all’Autorità mira a incoraggiare detti partiti a comunicare informazioni corrette a quest’ultima affinché il pubblico possa avere un accesso adeguato alle informazioni considerate di rilevante interesse pubblico.
punto 114
Sebbene l’Autorità rilevi che l’informazione che le è stata trasmessa è invalidata se non corrisponde a quella che i partiti politici europei comunicano al pubblico, è sufficiente rilevare, come fa l’Autorità stessa, che, in forza dell’articolo 24, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 1141/2014, essa è dotata di poteri di controllo e che, ai sensi del paragrafo 4 di tale articolo, i partiti politici europei hanno l’obbligo di fornirle tutte le informazioni richieste ai fini dello svolgimento dei controlli di sua competenza.
punto 115
Nello stesso ordine di idee, nei limiti in cui l’Autorità sostiene che non sussiste una presunzione che l’informazione che le viene trasmessa sia «più veritiera» di quella comunicata al pubblico, occorre rilevare che, contrariamente alle informazioni comunicate al pubblico, il regolamento n. 1141/2014 impone obblighi per quanto riguarda le informazioni fornite all’Autorità e che, in caso di dubbio, l’Autorità dispone dei mezzi necessari per accertarsi dell’esattezza delle informazioni che le vengono trasmesse.
punto 116
Inoltre, per quanto riguarda le affermazioni dell’Autorità secondo cui i cittadini perderebbero la fiducia in essa e la ragion d’essere delle comunicazioni ad essa destinate sarebbe messa in discussione in caso di trasmissione di informazioni aventi un contenuto diverso da quelle pubblicate dai partiti politici europei, è sufficiente ricordare che, come precisato al precedente punto 109, al considerando 33 del regolamento n. 1141/2014 il legislatore ha espressamente previsto che l’istituzione di un quadro regolamentare atto a garantire che le informazioni riguardanti i partiti politici europei considerate di rilevante interesse pubblico siano disponibili al pubblico da parte delle autorità competenti era «il mezzo più efficace per (…) mantenere aperti, trasparenti e democratici i processi elettorali e legislativi, rafforzando così la fiducia dei cittadini e degli elettori nella democrazia rappresentativa europea». Pertanto, il quadro regolamentare previsto dal regolamento n. 1141/2014 tiene già conto delle preoccupazioni espresse dall’Autorità al riguardo.
punto 117
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), vi), del regolamento n. 1141/2014, nei limiti in cui riguarda le situazioni in cui il partito politico europeo interessato ha, in qualsiasi momento, intenzionalmente fornito informazioni erronee, deve essere interpretato nel senso che esso si applica alle situazioni in cui il partito politico europeo fornisce intenzionalmente informazioni erronee alle autorità competenti, tra cui l’Autorità, nell’ambito degli obblighi ad esso incombenti in forza di detto regolamento.
punto 118
Occorre proseguire l’analisi ed esaminare l’applicazione di tale disposizione al caso di specie.

III. In diritto › B. Nel merito › 1. Sulla domanda di annullamento › c) Sul sesto e sull’undicesimo motivo, vertenti, in sostanza, sulla violazione dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), iv), del regolamento n. 1141/2014, in combinato disposto con l’articolo 24, paragrafo 4, di tale regolamento, dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), vi), di detto regolamento e del principio di legalità dei reati e delle pene › 3) Sulla fondatezza del sesto e dell’undicesimo motivo › ii) Sull’interpretazione dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), vi), del regolamento n. 1141/2014 nel caso di specie

punto 119
Come risulta dal precedente punto 66, l’Autorità ha inflitto una sanzione pecuniaria al ricorrente ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), vi), del regolamento n. 1141/2014 in quanto quest’ultimo aveva mantenuto sui social network pubblicazioni che indicavano il membro dell’Ufficio di presidenza di cui trattasi come membro attuale di detto Ufficio, essendo a conoscenza della loro inesattezza.
punto 120
Orbene, da un lato, è giocoforza constatare che, come risulta dal precedente punto 117, l’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), vi), del regolamento n. 1141/2014 si applica alle situazioni in cui il partito politico europeo fornisce intenzionalmente informazioni erronee all’Autorità nell’ambito degli obblighi ad esso incombenti in forza di detto regolamento.
punto 121
Dall’altro lato, come risulta dalla sua formulazione, l’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), vi), del regolamento n. 1141/2014 si applica alle situazioni in cui un partito politico europeo «fornisce» intenzionalmente informazioni erronee. Orbene, il verbo «mantenere», che significa, nel significato abituale del linguaggio corrente, «tenere», «conservare in modo continuativo» o ancora «non modificare», non ha la stessa portata del verbo «fornire», che rinvia in particolare, come precisato al precedente punto 75, all’idea di presentare, comunicare o produrre ciò che è richiesto.
punto 122
Ne consegue che, l’Autorità, infliggendo una sanzione pecuniaria al ricorrente ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), vi), del regolamento n. 1141/2014, in quanto quest’ultimo aveva mantenuto sui social network pubblicazioni che menzionavano l’ex membro dell’Ufficio di presidenza di cui trattasi come membro attuale di detto Ufficio, essendo a conoscenza della loro inesattezza, è incorsa in un errore di diritto tale da comportare l’annullamento della decisione impugnata.
punto 123
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre annullare la decisione impugnata senza che sia necessario esaminare gli altri argomenti sollevati nell’ambito del sesto e dell’undicesimo motivo né gli altri motivi del ricorrente.

III. In diritto › B. Nel merito › 2. Sulla domanda di risarcimento del danno

punto 124
Il ricorrente chiede la condanna dell’Autorità a risarcire i danni che ritiene di aver subìto. Esso individua due danni, che stima in EUR 55000.
punto 125
L’Autorità contesta gli argomenti del ricorrente.
punto 126
In via preliminare, occorre ricordare che l’azione risarcitoria costituisce un rimedio giuridico autonomo, che tende a ottenere non già l’eliminazione di un atto determinato, bensì il risarcimento del danno causato da un’istituzione (v., in tal senso, sentenza del 2 dicembre 1971, Zuckerfabrik Schöppenstedt/Consiglio, 5/71, EU:C:1971:116, punto 3).
punto 127
Infatti, conformemente all’articolo 340, secondo comma, TFUE, in materia di responsabilità extracontrattuale, l’Unione deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni.
punto 128
Secondo una giurisprudenza consolidata, la responsabilità extracontrattuale dell’Unione e l’attuazione del diritto al risarcimento del danno subìto, ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, dipendono dalla compresenza di un insieme di condizioni riguardanti l’illegittimità del comportamento contestato alle istituzioni, la sussistenza del danno e l’esistenza di un nesso di causalità tra tale comportamento e il danno lamentato (v. sentenza del 18 marzo 2010, Trubowest Handel e Makarov/Consiglio e Commissione, C-419/08 P, EU:C:2010:147, punto 40 e giurisprudenza citata).
punto 129
Per quanto riguarda, innanzitutto, la condizione relativa all’illiceità del comportamento addebitato all’istituzione o all’organo interessato, la giurisprudenza esige che sia dimostrata una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica intesa ad attribuire diritti ai singoli. Per quanto riguarda la condizione secondo cui la violazione deve essere sufficientemente qualificata, il criterio decisivo che consente di ritenere che essa sia soddisfatta è quello dell’inosservanza grave e manifesta, commessa dall’istituzione o dall’organo dell’Unione in questione, dei limiti posti al suo potere discrezionale. Qualora tale istituzione o tale organo dispongano soltanto di un margine di discrezionalità considerevolmente ridotto, se non addirittura inesistente, la semplice trasgressione del diritto dell’Unione può essere sufficiente per accertare l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata (v. sentenza dell’8 novembre 2017, De Nicola/ Corte di Giustizia dell’Unione Europea, T-99/16, non pubblicata, EU:T:2017:790, punto 22 e giurisprudenza citata).
punto 130
Per quanto riguarda poi la condizione relativa alla sussistenza del danno, la responsabilità dell’Unione può sorgere solo se il ricorrente ha effettivamente subìto un danno «reale e certo». Spetta al ricorrente fornire elementi di prova al giudice dell’Unione al fine di dimostrare la realtà e l’entità di detto danno (v. sentenza dell’8 novembre 2017, De Nicola/Corte di Giustizia dell’Unione Europea, T-99/16, non pubblicata, EU:T:2017:790, punto 23 e giurisprudenza citata).
punto 131
Infine, per quanto riguarda la condizione relativa all’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento dedotto e il danno lamentato, tale danno deve derivare in modo sufficientemente diretto dal comportamento contestato, cioè tale comportamento deve costituire la causa determinante del danno, mentre non sussiste un obbligo di risarcire qualsiasi conseguenza dannosa, anche lontana, di una situazione illecita. Spetta al ricorrente fornire la prova dell’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento contestato e il danno lamentato (v. sentenza dell’8 novembre 2017, De Nicola/Corte di Giustizia dell’Unione Europea, T-99/16, non pubblicata, EU:T:2017:790, punto 25 e giurisprudenza citata).
punto 132
Allorché una delle tre condizioni per il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione non è soddisfatta, le pretese risarcitorie devono essere respinte, senza che sia necessario esaminare se le altre due condizioni siano soddisfatte. Inoltre, il giudice dell’Unione non è tenuto a esaminare tali condizioni in un determinato ordine (v. sentenza dell’8 novembre 2017, De Nicola/Corte di Giustizia dell’Unione Europea, T-99/16, non pubblicata, EU:T:2017:790, punto 26 e giurisprudenza citata).
punto 133
È alla luce di tali considerazioni che occorre analizzare le domande risarcitorie del ricorrente.

III. In diritto › B. Nel merito › 2. Sulla domanda di risarcimento del danno › a) Sul danno materiale

punto 134
Il ricorrente rileva che, avendo subìto una sanzione pecuniaria pari al 5% del suo bilancio annuale, esso ha dovuto ovviare con altri mezzi alla diminuzione del suo bilancio. Inoltre, esso avrebbe sostenuto spese, in particolare legali e di mobilitazione del suo personale, per compiti non inizialmente previsti al fine di assicurare la sua difesa. Esso stima il danno materiale in EUR 25000.
punto 135
L’Autorità contesta gli argomenti del ricorrente.
punto 136
In primo luogo, nei limiti in cui il ricorrente fa valere di aver dovuto sostenere spese legali, è sufficiente ricordare che da una giurisprudenza costante risulta che le spese sostenute dalle parti ai fini del procedimento giudiziario, non possono essere considerate come un danno distinto rispetto all’onere delle spese di giudizio (sentenza del 10 giugno 1999, Commissione/Montorio, C-334/97, EU:C:1999:290, punto 54, e ordinanza del 14 settembre 2005, Ehcon/Commissione, T-140/04, EU:T:2005:321, punto 79; v. anche, in tal senso, sentenza dell’8 novembre 2011, Idromacchine e a./Commissione, T-88/09, EU:T:2011:641, punto 98). Tale domanda deve pertanto essere respinta.
punto 137
In secondo luogo, nei limiti in cui il ricorrente sostiene di aver dovuto mobilitare il suo personale su compiti non inizialmente previsti per garantire, in via d’urgenza, la sua difesa, occorre ricordare che il Tribunale ha già dichiarato che riconoscere alle spese sostenute nel corso del procedimento precontenzioso la qualità di danno risarcibile nell’ambito di un ricorso per risarcimento sarebbe contraddittorio rispetto alla non ripetibilità delle spese sostenute nel corso di tale fase [v. sentenza del 16 giugno 2021, CE/Comitato delle Regioni, T-355/19, EU:T:2021:369, punto 144 (non pubblicata) e giurisprudenza citata]. Ciò vale anche per le spese asseritamente subite dal ricorrente a causa della mobilitazione del suo personale al fine di assicurare la sua difesa. Tale domanda dev’essere pertanto respinta.
punto 138
In terzo luogo, quanto alla circostanza secondo cui il ricorrente ha «dovuto ovviare con altri mezzi alla diminuzione del suo bilancio», è giocoforza constatare che il ricorrente non fornisce alcuna prova dell’effettività e dell’importanza di tali elementi costitutivi del danno che asserisce di aver subìto. Orbene, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 130, spetta alla parte ricorrente fornire elementi di prova al giudice dell’Unione al fine di dimostrare la realtà e l’entità di un danno. Pertanto, neppure una siffatta domanda può essere accolta.
punto 139
Di conseguenza, la domanda di risarcimento del ricorrente nella parte in cui riguarda il danno materiale deve essere respinta.

III. In diritto › B. Nel merito › 2. Sulla domanda di risarcimento del danno › b) Sul danno morale

punto 140
Il ricorrente sostiene di aver subìto un danno morale in quanto è stato costretto a ridurre, a causa della diminuzione del suo bilancio, le sue azioni di comunicazione e le sue operazioni militanti. Inoltre, tale danno sarebbe aggravato da un danno d’immagine a seguito della diffusione della decisione impugnata. Esso stima il danno materiale in EUR 30000.
punto 141
L’Autorità contesta gli argomenti del ricorrente.
punto 142
In primo luogo, per quanto riguarda la circostanza secondo cui il ricorrente sarebbe stato costretto a ridurre, a causa della diminuzione del suo bilancio, le sue azioni di comunicazione e le sue operazioni militanti, occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza, se è pur vero che la presentazione di prove o di un’offerta di prova non è necessariamente considerata condizione per il riconoscimento di un danno morale, incombe alla parte ricorrente dimostrare quantomeno che il comportamento contestato all’istituzione interessata era atto a procurarle il danno stesso (v. sentenza del 16 ottobre 2014, Evropaïki Dynamiki/Commissione, T-297/12, non pubblicata, EU:T:2014:888, punto 31 e giurisprudenza citata; v. altresì, in tal senso, sentenza del 28 gennaio 1999, BAI/Commissione, T-230/95, EU:T:1999:11, punto 39).
punto 143
Orbene, nel caso di specie, il ricorrente non individua alcuna circostanza oggettiva che possa suffragare l’affermazione menzionata al precedente punto 140 e non presenta alcun elemento di prova relativo alla riduzione delle sue azioni di comunicazione e delle sue operazioni militanti che consenta di dimostrare l’esistenza del danno morale asserito.
punto 144
In secondo luogo, per quanto riguarda il danno d’immagine, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, il danno morale può, in linea di principio, essere risarcito nei confronti di una persona giuridica (v., in tal senso, sentenze del 28 gennaio 1999, BAI/Commissione, T-230/95, EU:T:1999:11, punto 37, e del 15 ottobre 2008, Camar/Commissione, T-457/04 e T-223/05, non pubblicata, EU:T:2008:439, punto 56 e giurisprudenza citata) e che un tale danno può assumere la forma di un pregiudizio all’immagine o alla reputazione di tale persona (v., in tal senso, sentenze del 9 luglio 1999, New Europe Consulting e Brown/Commissione, T-231/97, EU:T:1999:146, punti 53 e 69; dell’8 novembre 2011, Idromacchine e a./Commissione, T-88/09, EU:T:2011:641, punti da 70 a 76, e del 25 novembre 2014, Safa Nicu Sepahan/Consiglio, T-384/11, EU:T:2014:986, punti da 80 a 85).
punto 145
Occorre altresì ricordare che l’annullamento di un atto viziato d’illegittimità può costituire di per sé un risarcimento adeguato e, in linea di principio, sufficiente, per qualsiasi danno morale che tale atto possa aver cagionato, salvo che un ricorrente dimostri di aver subìto un danno morale separabile dall’illegittimità che ha motivato l’annullamento e che non possa essere integralmente riparato da tale annullamento (v. sentenza del 14 settembre 2017, Bodson e a./BEI, T-504/16 e T-505/16, EU:T:2017:603, punto 77 e giurisprudenza citata).
punto 146
Nel caso di specie, occorre constatare che il ricorrente si limita ad affermare che «l’Autorità ha dato una copiosa comunicazione, sui propri mezzi di comunicazione», della decisione impugnata, ma non fornisce alcun elemento idoneo a dimostrare che tale comunicazione abbia inciso sul comportamento di persone o di entità terze nei suoi confronti. Non sembra quindi che tale comunicazione abbia attirato più attenzione di quanta ne avrebbe attirata la successiva constatazione dell’illegittimità della decisione impugnata. Pertanto, il ricorrente non ha dimostrato l’esistenza di un danno morale separabile dall’illegittimità su cui si fonda l’annullamento della decisione impugnata.
punto 147
Ne consegue che la domanda di risarcimento del ricorrente nella parte in cui riguarda il danno morale deve essere parimenti respinta.
punto 148
Alla luce di quanto precede, le domanda risarcitorie del ricorrente devono essere respinte.

Sulle spese

punto 149
A norma dell’articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate.
punto 150
Nel caso di specie, poiché il capo delle conclusioni del ricorrente diretto all’annullamento della decisione impugnata è stato accolto, mentre il capo delle conclusioni diretto a far dichiarare la responsabilità extracontrattuale dell’Unione è stato respinto, occorre condannare il ricorrente e l’Autorità a farsi carico ciascuno le proprie spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.
punto 151
Inoltre, conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, le spese sostenute dagli Stati membri e dalle istituzioni intervenuti nella causa restano a loro carico. Pertanto, il Parlamento, il Consiglio e la Commissione si faranno carico ciascuno delle proprie spese.

Dispositivo

Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Sesta Sezione ampliata) dichiara e statuisce: 1) La decisione dell’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee del 25 ottobre 2023, con cui quest’ultima ha inflitto una sanzione pecuniaria a Patriotes.eu, già Identité et Démocratie Parti (ID Parti), ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), vi), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, è annullata. 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) Patriotes.eu e l’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee si faranno carico delle proprie spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario. 4) Il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea si faranno carico ciascuno delle proprie spese.

Firme

Costeira Kancheva Mac Eochaidh Zilgalvis Tichy-Fisslberger Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 settembre 2025. Firme

Fonte: EUR-Lex, © Unione europea. Fonti e licenze