Sez. 1, Sentenza n. 3665 del 17/02/2014 (Rv. 630039 - 01)
ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE | Arbitrato societario - Art. 34 del d.lgs. n. 5 del 2003 - Società di persone - Clausola difforme preesistente - Inefficacia - Fondamento - Rilevabilità d'ufficio - Limiti - Conseguenze.
ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE
La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società di persone, che preveda la nomina di un arbitro unico ad opera dei soci e, nel caso di disaccordo, ad opera del presidente del tribunale su ricorso della parte più diligente, è affetta, sin dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, da nullità sopravvenuta rilevabile d'ufficio - ove non fatta valere altra e diversa causa di illegittimità in via d'azione - con la conseguenza che la clausola non produce effetti e la controversia può essere introdotta solo davanti al giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 34 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)