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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23485 del 09/10/2017 (Rv. 646763 - 01)

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE | Controversia in materia societaria - Società a responsabilità limitata - Arbitrato societario - Art. 34 del d.lgs. n. 5 del 2003 - Clausola compromissoria statutaria difforme preesistente - Nullità sopravvenuta - Conseguenze - Proponibilità dell’azione solo davanti al giudice ordinario.
Stato
decisa il 2017-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646763-01

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE

La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società a responsabilità limitata che preveda la nomina di un arbitro unico ad opera delle parti e, nel caso di disaccordo, del presidente del tribunale, è affetta, sin dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2003, da nullità sopravvenuta rilevabile d’ufficio, se non adeguata al dettato dell'art. 34, comma 2 del predetto decreto legislativo, con la conseguenza che tale clausola non produce effetti e la controversia può essere introdotta solo davanti al giudice ordinario.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 34 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)