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Sez. 2, Sentenza n. 611 del 25/01/1980 (Rv. 403999 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE - RISPETTO DEI TERMINI MINIMI DI COMPARIZIONE - OBBLIGATORIETA - CONDIZIONE - INTERRUZIONE ANTERIORE ALLA COSTITUZIONE DELLE PARTI.*
Stato
decisa il 1980-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403999-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE - RISPETTO DEI TERMINI MINIMI DI COMPARIZIONE - OBBLIGATORIETA - CONDIZIONE - INTERRUZIONE ANTERIORE ALLA COSTITUZIONE DELLE PARTI.*

In caso di riassunzione del processo interrotto, l'Obbligo del rispetto dei termini minimi di comparizione sussiste quando la interruzione si verifica prima che si sia avuta la Costituzione delle parti, mentre quando l'interruzione si verifica successivamente non occorre il rispetto di alcun termine minimo di comparizione, e le esigenze delle parti trovano adeguata garanzia nella valutazione che viene fatta dal giudice stesso, in armonia con le specifiche situazioni di fatto.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 302, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)