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Sez. 3, Sentenza n. 331 del 18/01/1988 (Rv. 456897 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE - RISPETTO DEI TERMINI MINIMI DI COMPARIZIONE - OBBLIGATORIETÀ - CONDIZIONE - INTERRUZIONE ANTERIORE ALLA COSTITUZIONE DELLE PARTI.*
Stato
decisa il 1988-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456897-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE - RISPETTO DEI TERMINI MINIMI DI COMPARIZIONE - OBBLIGATORIETÀ - CONDIZIONE - INTERRUZIONE ANTERIORE ALLA COSTITUZIONE DELLE PARTI.*

In caso di riassunzione del processo interrotto, l'Obbligo del rispetto dei termini minimi di comparizione sussiste solo quando l'interruzione si verifica prima della Costituzione delle parti, ai sensi dell'art. 299 cod. proc. civ., e non anche quando l'evento interruttivo si verifichi successivamente, essendo in tal caso rimesso al prudente apprezzamento del giudice la fissazione del termine per la notifica dell'atto di riassunzione, in relazione alle specifiche situazioni di fatto. (Conf 611/80, mass n 403999).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 302, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)