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Sez. 1, Sentenza n. 16041 del 21/07/2011 (Rv. 619270 - 01)

BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) - IN GENERE (SOGGETTI DEL DIRITTO) | Cessione di ramo d'azienda - Successione nei contratti - Concessione di licenza di uso di "software" in capo al cedente - Trasferimento - Automaticità - Esclusione - Pattuizione contraria delle parti originarie - Salvezza - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619270-01

BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) - IN GENERE (SOGGETTI DEL DIRITTO)

La concessione di licenza di uso del "software" effettuata dal titolare - che ne ha un diritto personale ed esclusivo, protetto dal diritto d'autore ai sensi dell'art. 64 bis, lett. c), della legge n. 633 del 1941 - a favore di una impresa il cui ramo di azienda sia successivamente ceduto a terzi, rientra tra i contratti nei quali può subentrare l'acquirente dell'azienda, ma solo in mancanza di una specifica pattuizione contraria tra il titolare del diritto ed il suo contraente licenziatario; invero, la particolare personalità del diritto in questione, legato all'inventiva, implica di regola il dominio pieno del suo titolare anche sulla determinazione dell'uso da parte dei terzi e, sussistendo piena identificazione tra il contratto di licenza di uso ed il suo oggetto, esclude detto passaggio ai sensi dell'art. 2558 cod. civ., cioè in modo automatico e quale contratto d'impresa, anche tale norma facendo salva una diversa pattuizione con cui le parti originarie abbiano voluto stabilire la incedibilità ulteriore di un diritto già ceduto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2558, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 64 bis, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 64 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)