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Sez. 1, Sentenza n. 13651 del 22/07/2004 (Rv. 574801 - 01)

AZIENDA - CESSIONE - SUCCESSIONE NEI CONTRATTI | Di azienda e di impresa (nozione) - Regola generale - Deroga - Contraria volontà delle parti - Prova - Dal contesto dell' atto negoziale, da interpretare secondo le regole ermeneutiche di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ. - Necessità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2004-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574801-01

AZIENDA - CESSIONE - SUCCESSIONE NEI CONTRATTI

Per effetto dell'art. 2558 cod. civ. - a norma del quale, salvo patto contrario, la cessione di azienda determina il trasferimento dei contratti stipulati per l'esercizio della medesima che non abbiano carattere personale - l'acquirente di essa subentra non soltanto nei contratti aventi ad oggetto il godimento dei beni aziendali non di proprietà dell'imprenditore e da lui acquisiti per lo svolgimento della sua attività, ma anche nei contratti di impresa, aventi ad oggetto rapporti concernenti l'organizzazione di questa, tra i quali rientrano i contratti con i fornitori, di assicurazione, di appalto, di concessione in uso di spazi pubblicitari. Pertanto è necessario che la deroga a detta regola generale emerga dal tenore letterale complessivo del contratto di cessione, da interpretare secondo le regole ermeneutiche della volontà delle parti stabilite dagli artt. 1362 e segg. cod. civ., tra cui il loro comportamento successivo alla conclusione del contratto, che però non può indurre il giudice di merito a desumere una volontà modificativa o innovativa di quella risultante dal contesto dell'atto negoziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2558, Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)