diritto.io

Sez. 1 - , Sentenza n. 9574 del 13/04/2017 (Rv. 643731 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - DECRETO D'INAMMISSIBILITÀ | Richiesta di fallimento del P.M. - Art. 7 l.fall. - Inapplicabilità - Conclusioni orali del P.M. all’udienza ex art. 162, comma 2, l.fall. - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643731-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - DECRETO D'INAMMISSIBILITÀ

Alla richiesta di fallimento formulata dal P.M. ai sensi dell’art. 162, comma 2, l.fall., quale conseguenza dell’inammissibilità della proposta di concordato preventivo, non si applica il disposto dell’art. 7 l.fall., alla cui “ratio”, peraltro, anche la specifica disciplina della richiesta in questione si conforma. Invero, il P.M., informato della proposta di concordato preventivo (art. 161, comma 5, l.fall.), partecipa ordinariamente al procedimento, nel rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa delle altre parti, mediante la presenza in udienza, ivi compresa quella fissata dal tribunale ai fini della declaratoria di inammissibilità della domanda, rassegnando le proprie conclusioni orali, che comprendono, oltre alla valutazione negativa sulla proposta concordataria, anche l’eventuale richiesta di fallimento in ragione della ritenuta insolvenza dell’imprenditore, di cui è venuto a conoscenza a seguito della partecipazione alla procedura, senza che vi sia la necessità che tali conclusioni si traducano in un formale ricorso da notificare al debitore in vista di un’udienza ex art. 15 l.fall., affatto necessaria.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 7, Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 162 com. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 161 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)