Sez. 1, Sentenza n. 9271 del 24/04/2014 (Rv. 631128 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - ISTANZA DEL P.M. | Concordato preventivo - Revoca - Istanza di fallimento del P.M. - Limiti di cui all'art. 7 legge fall. - Applicabilità - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - ISTANZA DEL P.M.
Il P.M. è informato non solo della domanda di concordato preventivo ai fini dell'intervento nella procedura e dell'eventuale richiesta di fallimento (art. 161 legge fall.), ma anche della procedura d'ufficio per la revoca dell'ammissione al concordato (art. 173 legge fall.), oltre che del relativo esito, ed è, come tale, legittimato, a seguito della comunicazione del decreto con il quale il tribunale abbia revocato l'ammissione al concordato preventivo, a formulare la richiesta di fallimento anche se la notizia dell'insolvenza non sia stata acquisita nelle forme e secondo le modalità specificamente previste dall'art. 7 legge fall.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 6 CORTE COST., Legge Falliment. art. 7, Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 173
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)