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Sez. 3 - , Sentenza n. 20391 del 11/10/2016 (Rv. 642911 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - TRANSAZIONI | Prestazioni sanitarie - Strutture private in regime di preaccreditamento - Diritto agli interessi di mora previsti dal d.lgs. n. 231 del 2002 - Condizioni - Contratto scritto con l'ente pubblico competente - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642911-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - TRANSAZIONI

Nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità, con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate. (Nell'affermare questo principio la S.C. non ha riconosciuto valore contrattuale al decreto emesso dal Direttore Sanitario della Regione siciliana, con il quale era stabilito l'ammontare dei corrispettivi e le modalità di remunerazione per le prestazioni erogate dalle varie case di cura in regime di preaccreditamento).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 19/06/1999 num. 229 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)