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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12392 del 03/06/2014 (Rv. 631161 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE | Servizio sanitario nazionale - Regime di accreditamento - Necessità di un provvedimento concessorio per l'insorgenza delle prestazioni a carico delle Regioni - Configurabilità di un accordo per "facta concludentia" tra struttura accreditata e Regione ex art. 8 quinquies d.lgs. n. 502 del 1992 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631161-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE

Nell'ambito del servizio sanitario nazionale, l'art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, poi integrato dall'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nel prevedere la necessità di un provvedimento concessorio di accreditamento per l'accesso alla qualifica di erogatore del servizio, comporta che non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali intesi a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi, dovendosi, in ogni caso, escludere, ai sensi dell'art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502 cit., che possano validamente concludersi accordi contrattuali per "facta concludentia", atteso che, ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, tutti i contratti con la P.A. devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 quinquies CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 16, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)