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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 8 aprile 1976, causa 106/75

Decisione
decisa il 1976-04-08
ECLI
ECLI:EU:C:1976:59

Epigrafe

Nel procedimento 106-75, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, dal Finanzgericht di Amburgo, nella causa dinanzi ad esso pendente fra MERKUR-AUSSENHANDEL GMBH e HAUPTZOLLAMT HAMBURG-JONAS (ufficio principale delle dogane di Amburgo-Jonas), domanda vertente sull'interpretazione della sottovoce 11.02 E I a) 1 della tariffa doganale comune, LA CORTE, composta dai signori: R. Lecourt, presidente; H. Kutscher e A. O'Keeffe, presidenti di sezione; A. M. Donner, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, M. Sørensen, A. J. Mackenzie Stuart e F. Capotorti, giudici; avvocato generale: G. Reischl; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Il provvedimento di rinvio e le osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

paragrafo 1
Con ordinanza 29 agosto 1975, il Finanzgericht di Amburgo chiede alla Corte, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, di pronunziarsi in via pregiudiziale sulle seguenti questioni:
paragrafo 2
1. Se, nella tariffa doganale comune, la voce 11.02 E I a) 1 («cereali schiacciati: orzo») si distingua dalla voce 11.02 E I b) 1 («fiocchi: di orzo») per il fatto che i fiocchi di orzo, a differenza dei chicchi schiacciati dello stesso cereale, devono essere ottenuti da orzo mondato (decorticato), ovvero la differenza tra le due suddette voci doganali consista semplicemente nel fatto che, per ottenere i fiocchi, l'orzo, non previamente mondato, viene sottoposto ad un processo di trasformazione (frantumazione o laminazione) più complesso di quello da cui si ottengono i chicchi schiacciati, e nel quale l'orzo perde una parte del pericarpo. 2. Qualora la questione sub 1 venga risolta accogliendo la prima alternativa: Se l'art. 12, n. 1, del regolamento n. 120/67 (secondo cui tutte le esportazioni comunitarie di prodotti di cui all'art. 1 sono subordinate alla presentazione di una licenza d'esportazione), in relazione all'art. 2, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1373/70 (secondo cui la licenza d'esportazione autorizza ed obbliga ad esportare la quantità netta dei prodotti ivi indicata, durante il periodo di validità della licenza stessa), vada interpretato nel senso che il diritto ad una restituzione all'esportazione, ai sensi dell'art. 16 del regolamento n. 120/67 e degli artt. 1 e 3 del regolamento n. 1041/67, sussiste anche qualora sia stato esportato un prodotto diverso da quello per cui è stata rilasciata la licenza d'esportazione. 3. Qualora la questione sub 2 venga risolta affermativamente: Se, nel caso in cui per il prodotto effettivamente esportato (chicchi schiacciati di orzo, della voce doganale 11.02 E 1 a) 1) non sia stata fissata, per il periodo da prendere in considerazione, alcuna aliquota di restituzione, il diritto a quest'ultima sussista relativamente al prodotto di base, da cui è stato ottenuto quello esportato, e per il quale sia prevista una restituzione all'esportazione (orzo, della voce doganale 10.03).
paragrafo 3
Nel luglio 1972, l'attrice nella causa principale esportava 4 partite di una merce ch'essa dichiarava rientrare sotto la voce doganale 11.02 E I b) 1 bb («fiocchi di orzo, che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 E I b) 1 aa») e avente, quindi, tenore di ceneri superiore all'1 % e tenore di fibra grezza superiore allo 0,9 % su sostanza secca.
paragrafo 4
Successivamente, essa chiedeva all'ufficio convenuto nella causa principale il pagamento della relativa restituzione e degl' importi compensativi monetari.
paragrafo 5
Dall'analisi dei campioni prelevati dalle partite esportate risultava trattarsi non già di fiocchi di orzo della voce doganale 11.02 E I b) 1, bensì di orzo schiacciato della voce 11.02 E I a) 1, per il quale non era prevista alcuna restituzione. Il 15 settembre 1972, il convenuto respingeva perciò tutte le domande dell'attrice e, il 9 marzo 1973, anche i reclami da questa proposti contro tali provvedimenti negativi.
paragrafo 6
Nell'atto di citazione con cui il 16 aprile 1973 essa adiva il Finanzgericht di Amburgo, l'attrice chiedeva, in via principale, che le venissero attribuiti la restituzione prefissata nelle licenze d'esportazione per fiocchi di orzo della voce doganale 11.02 E I b) 1 (bb) ed i corrispondenti importi compensativi. In subordine, essa chiedeva l'attribuzione della restituzione che, al momento dell'esportazione, era in vigore per l'orzo, nonché gl'importi compensativi spettanti per i chicchi schiacciati di orzo della voce doganale 11.02 E I a) 1.
paragrafo 7
Il 19 giugno 1974, il convenuto nella causa principale attribuiva all'attrice, prendendo come base l'aliquota vigente per l'orzo schiacciato della voce doganale 11.02 E I a), 1, gl'importi compensativi per una somma di 13.021,07 DM, ma continuava a rifiutare il pagamento della restituzione, in quanto il regolamento della Commissione 30 giugno 1972, n. 1383 (GU n. L 149, pag. 30), in vigore alla data dell'esportazione, non contemplava alcuna restituzione per l'orzo schiacciato, mentre l'attrice non aveva alcun diritto alle restituzioni vigenti per i fiocchi di orzo e per l'orzo, non avendo esportato questi prodotti.
paragrafo 8
Il giudice a quo ritiene che la soluzione della prima questione non possa trovarsi nel testo della voce doganale 11.02 — «Cereali … schiacciati (compresi i fiocchi)» —, né in quello della sotto-voce 11.02 E — «Cereali schiacciati; fiocchi» —. La precisazione fra parentesi «compresi i fiocchi» significherebbe semplicemente che anche i fiocchi sono cereali schiacciati, i quali, inoltre, hanno subito un processo di frantumazione e laminazione. Quanto alle note esplicative della nomenclatura di Bruxelles riguardanti la voce doganale 11.02 (parte 2a, n. 6), esse non indicherebbero chiaramente se i fiocchi di orzo debbano essere necessariamente prodotti con chicchi mondati (cioè privati in gran parte dell'involucro corticale). Precisando che i chicchi stessi sono «solo parzialmente decorticati», dette note non stabiliscono in quale proporzione la parte corticale possa essere ancora presente nei fiocchi, né in che modo sia stato eliminato il resto. Per «parte corticale», il tribunale presume debba intendersi la pula (pericarpi). Poiché le note esplicative non contemplano espressamente la mondatura dell'orzo, non si potrebbe escludere che la parte corticale dei chicchi venga eliminata non solo mediante mondatura prima della frantumazione o laminazione meccanica, ma anche mediante l'attrito delle spazzole nelle pulitura e mediante la stessa frantumazione o laminazione. Dette note non consentirebbero neppure di affermare che i fiocchi di orzo devono essere costituiti da chicchi che hanno perduto almeno il 75 % delle pule; ciò potrebbe ammettersi solo qualora, prima dello schiacciamento, i chicchi di orzo dovessero essere mondati, il che non risulterebbe né dal testo delle voci doganali in questione, né dalle note esplicative di Bruxelles. La voce 11.02 E I b) 1 (bb) non stabilisce limiti massimi per il tenore di fibra grezza, di guisa che non sarebbe escluso che il prodotto, anche se contiene una percentuale molto alta di pula, possa esser classificato sotto tale voce, purché il pericarpo sia stato almeno in parte eliminato.
paragrafo 9
Per l'interpretazione della voce tariffaria in questione non ci si potrebbe valere delle note esplicative tedesche: queste, infatti, a prescindere dal fatto che non sono vincolanti per i giudici e che, fino a questo momento, non sono state considerate un valido strumento d'interpretazione dalla Corte di giustizia, sono state messe a punto solo in epoca successiva all'esportazione di cui è causa.
paragrafo 10
Sulla seconda questione, il giudice proponente osserva quanto segue: nell'ipotesi in cui la prima questione venga risolta nel senso che i fiocchi di orzo devono essere ottenuti da chicchi mondati, dovrà ritenersi che l'attrice ha esportato un prodotto per il quale non le era stata rilasciata alcuna licenza d'esportazione. In tal caso, all'interessata potrebbe essere attribuita una restituzione solo qualora si ammettesse che il relativo diritto non è subordinato al rilascio di una licenza, e che autorizzazione ad esportare ed attribuzione della restituzione sono due atti che si pongono su piani diversi e fra i quali non esiste alcun rapporto. Il tribunale tedesco ha già avuto occasione di respingere questa tesi, ma ritiene opportuno — in considerazione del documento di lavoro della Commissione n. VI/358/74 — B, nel quale si sostiene la tesi contraria — sottoporre la questione alla Corte di giustizia.
paragrafo 11
Quanto alla terza questione, se si condivide l'opinione espressa nel documento della Commissione (secondo cui le restituzioni all'esportazione, purchè ricorrano i presupposti stabiliti dagli artt. 1 e 3 del regolamento n. 1041/67, vanno attribuite, in linea di principio, anche qualora non venga presentata una licenza valida), si dovrebbe ammettere che all'attrice spetta in teoria la restituzione all'esportazione per l'orzo schiacciato della voce doganale 11.02 E I a) 1. Circa la domanda formulata in subordine dall'attrice nella causa principale, il giudice a quo ritiene che la tesi sostenuta nel documento di lavoro della Commissione, ammesso ch'essa sia compatibile con gli articoli richiamati nella seconda questione, dovrebbe esser valida anche nel caso in cui il prodotto per il quale viene richiesta la restituzione sia il prodotto di base dal quale è stato ottenuto, con procedimenti di lavorazione che implicano soltanto una trasformazione fisica, il prodotto effettivamente esportato.
paragrafo 12
L'ordinanza di rinvio è pervenuta in cancelleria il 3 ottobre 1975. In forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia, hanno presentato osservazioni scritte la Commissione delle Comunità europee, il 2 dicembre 1975, il convenuto nella causa principale, il 17 dicembre 1975, e l'attrice nella causa principale, il 22 dicembre 1975.
paragrafo 13
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › a) Sulla prima questione

paragrafo 1
L'attrice nella causa principale osserva che nella voce doganale 11.02 figurano in primo luogo le semole e i semolini, classificati nella sottovoce 11.02 A; poi, i chicchi di cereali, distinti a seconda del trattamento da essi subito: cereali mondati (sottovoce 11.02 B), periati (sottovoce 11.02 C), soltanto spezzati (sottovoce 11.02 D), schiacciati (compresi i fiocchi) (sottovoce 11.02 E). La tariffa stabilisce quindi una distinzione fra i chicchi mondati, da una parte, ed i chicchi schiacciati (compresi i fiocchi), dall'altra.
paragrafo 2
Le note esplicative di Bruxelles pongono l'accento sulle caratteristiche obiettive del prodotto, non già sul processo di fabbricazione. Esse non mettono in rilievo la percentuale di pule che dev'essere eliminata, bensì quella ancora presente nel prodotto finito. Non è quindi escluso che i fiocchi di orzo possano essere ottenuti da cereali non mondati. Il testo inglese delle suddette note dichiara espressamente, del resto, che i fiocchi di orzo sono «chicchi di cereali interi», frantumati o laminati. Le note esplicative tedesche della tariffa doganale comune — che definiscono i fiocchi di cereali come «chicchi mondati (decorticati)» — sono incompatibili con le note di Bruxelles e, per di più, posteriori alle esportazioni di cui è causa.
paragrafo 3
Giustamente, invece, il Finanzgericht ha richiamato la versione semplificata della nomenclatura, allegata al regolamento n. 1383/72, in cui è stata abbandonata, rispetto ai testi in vigore nel 1968, ogni distinzione per i fiocchi di seconda categoria — che sono quelli di cui trattasi nella fattispecie —, eliminando così la necessità della mondatura.
paragrafo 4
In sostanza, i fiocchi si distinguono dai chicchi schiacciati per esser stati sottoposti ad un processo di frantumazione più complesso (l'attrice nella causa principale offre di provarlo). La questione della mondatura è irrilevante al fine di definire i fiocchi di cereali, tanto sul piano tariffario, quanto su quello commerciale. A riprova di questa tesi, l'attrice nella causa principale allega alla sua memoria la relazione di un ingegnere specializzato nella costruzione di molini e nella tecnica molitoria, relazione secondo cui i fiocchi possono ottenersi da chicchi di cereali non mondati; la denominazione «fiocchi» dovrebbe essere riservata a prodotti che abbiano subito le operazioni di cottura e trattamento con vapore, seguite dallo schiacciamento e dall'essiccazione, mentre i prodotti lavorati allo stato secco non potrebbero essere qualificati «fiocchi». L'attrice nella causa principale offre di provare queste allegazioni mediante perizia.
paragrafo 5
Il convenuto nella causa principale sottolinea che, a prescindere dalle semole e dai germi di cereali, la voce doganale 11.02 si riferisce non già a determinati prodotti, ma piuttosto a determinate operazioni di trasformazione, come la mondatura, la pilatura, la spezzatura e lo schiacciamento, in base alle quali va individuata la relativa categoria di merci. L'espressione «cereali… schiacciati (compresi i fiocchi)» va intesa nel senso che i chicchi sono «schiacciati mediante pressatura». Le note esplicative di Bruxelles non definiscono la suddetta nozione, ma solo quella di «fiocchi». In pratica, si ha orzo schiacciato allorché il cereale, con le sue brattee e previamente trattato con acqua (umidificazione), sia stato sottoposto a pressatura; si hanno fiocchi di orzo allorché i chicchi siano stati mondati, sottoposti ad un trattamento idrotermico, e pressati con appositi macchinari. I fiocchi di orzo sono caratterizzati dal loro aspetto esteriore: essi si presentano sotto forma di chicchi di orzo schiacciati e mondati, con una superficie liscia, compatta e densa. Nelle sue note esplicative, il comitato per la nomenclatura della tariffa doganale comune è giunto allo stesso risultato.
paragrafo 6
Esiste, certo, una differenza di significato fra i termini «incrinare» («anknacksen», «schiacciare» («quetschen») e «frantumare» («zerquetschen»), ma la tariffa doganale non fa distinzioni del genere. La distinzione prospettata dal Finanzgericht è tecnicamente impossibile, tanto dal punto di vista commerciale, quanto da quello tariffario. L'intensità della pressatura può naturalmente variare, ma non si può affermare che un trattamento spinto ad un più elevato grado d'intensità dia origine a fiocchi di orzo, mentre un trattamento meno intenso darebbe come risultato orzo schiacciato. In base ai dati analitici è possibile distinguere l'operazione della «pulitura» dell'orzo da quella della «mondatura».
paragrafo 7
La Commissione osserva che la nomenclatura di Bruxelles e la tariffa doganale comune si basano entrambe, nella struttura del capitolo 12 e nel testo della voce 11.02 e delle relative sottovoci, sui processi di trasformazione in uso nell'industria molitoria, per distinguere gli uni dagli altri i vari prodotti che ne risultano. Sotto questo profilo, i «fiocchi» non sono altro che il prodotto tipico del relativo tradizionale processo di fabbricazione. Questo consiste, come nel caso dell'orzo schiacciato, nella pressatura dei chicchi di orzo fra due cilindri. Nella produzione di fiocchi, tuttavia, i cereali hanno inoltre subito trattamenti al vapore (riscaldato), intesi a far sì che il chicco, duro e vetroso allo stato naturale, divenga tenero e malleabile al punto di non spezzarsi in schegge irregolari durante la pressatura, e di venir invece trasformato in lamelle compatte, di forma più o meno regolare, a superficie liscia. Quanto allo stabilire se sia tecnicamente possibile produrre «fiocchi» con orzo non mondato, al massimo pulito mediante spazzolatura, cosicché i chicchi conservino ancora la parte corticale, la versione francese originale delle note esplicative di Bruxelles parla solo di «fiocchi (principalmente d'orzo e d'avena) che sono chicchi frantumati o schiacciati, che conservano ancora parte dell'involucro corticale». Ciò significa che il resto dell'involucro esterno deve essere stato eliminato, e che i prodotti ottenuti da cereali non mondati non si possono considerare «fiocchi» ai fini tariffari.
paragrafo 8
Quanto alle note esplicative della tariffa doganale comune, elaborate dal comitato per la nomenclatura della tariffa stessa, esse confermano espressamente le note esplicative della nomenclatura di Bruxelles: «11.02 E I b: i fiocchi che appartengono a questa sottovoce sono cereali mondati e schiacciati, che conservano spesso ancora una parte della loro pellicola (vedere anche le note esplicative della nomenclatura di Bruxelles, voce 11.02, parte 2a, n. 6)».
paragrafo 9
La prima questione andrebbe quindi risolta come segue:
paragrafo 10
«Per fiocchi di orzo, ai sensi della nomenclatura usata nel regolamento CEE n. 1383/72 in relazione alle restituzioni, s'intendono chicchi o frammenti di chicchi di orzo che, dopo esser stati privati, mediante mondatura, della pula e di una parte del pericarpo e dopo esser stati sottoposti ad un complesso trattamento idrotermico, siano stati pressati in modo da ottenere delle lamelle sostanzialmente uniformi, in prevalenza a superfice liscia e compatta.»

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › b) Sulla seconda questione

paragrafo 1
L'attrice nella causa principale sostiene che i regolamenti nn. 120/67 e 1041/67, da applicare nella fattispecie, non consentono di affermare che l'acquisto del diritto alla restituzione dipenda dall'esistenza di un'autorizzazione ad esportare. Le licenze costituiscono semplicemente un mezzo per rendere possibile il controllo degli scambi, mezzo la cui efficacia è garantita dal sistema della cauzione. Se è vero che la licenza è necessaria per tutte le esportazioni di prodotti compresi nella sfera d'applicazione del regolamento n. 120/67, ciò non implica ch'essa sia necessaria anche per far sorgere il diritto alla restituzione. Il prelievi all'importazione, del resto, vengono riscossi anche quando l'importatore non sia in grado di presentare una valida licenza. La soluzione non dovrebbe essere diversa qualora si tratti di attribuire restituzioni all' esportazione.
paragrafo 2
Il convenuto nella causa principale assume che il diritto a percepire la restituzione all'esportazione sussiste in concreto — indipendentemente dalla presentazione di una licenza — qualora, per il prodotto esportato espletando le formalità doganali stabilite in proposito dal regolamento n. 1041/67, un regolamento della Commissione contempli l'attribuzione (eventualmente mediante il procedimento della fissazione anticipata) di una restituzione d'importo determinato. Dato che, nella fattispecie in esame, è stato esportato «orzo schiacciato» della voce 11.02 E I a) 1 della tariffa doganale comune, l'attrice nella causa principale non ha tuttavia aclun diritto alla restituzione, in quanto il regolamento in vigore il giorno dell'esportazione, e cioè il regolamento n. 1383/72, non contemplava alcuna aliquota per i prodotti della suddetta voce doganale.
paragrafo 3
La Commissione sostiene che la normativa riguardante le licenze d'esportazione non stabilisce alcuna particolare sanzione per irregolarità del tipo cui si riferisce il giudice a quo; essa obbliga unicamente gli Stati membri ad informarne la Commissione. Tuttavia, se una licenza rilasciata per l'esportazione di fiocchi di orzo serve ad esportare un prodotto diverso da quello indicato nel titolo, deve ritenersi violato l'obbligo di «esportare, durante il periodo di validità di esso titolo, la quantità netta di prodotto designata», il che dà luogo, salvo il caso di forza maggiore, all'incameramento della cauzione.
paragrafo 4
Una specifica soluzione dei problemi in esame non è fornita neppure dalle norme che, nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, disciplinano le restituzioni. La licenza d'esportazione costituisce solo il mezzo materiale per la prefissazione della restituzione, di guisa che la licenza stessa e l'attribuzione della restituzione sono necessariamente connesse solo per quanto riguarda il prodotto indicato nel titolo. Supponendo che il regolamento n. 1383/72 avesse stabilito una restituzione anche per l'orzo schiacciato, il fatto che la merce descritta nella licenza non corrispondesse a quella effettivamente esportata poteva impedire, per quest'ultima, il versamento della restituzione normale (non prefissata)? Nessuna norma comunitaria subordina l'acquisto del diritto alla restituzione (non fissata in anticipo) alla presentazione di una licenza d'esportazione. Questa non rientra neppure tra le «formalità doganali per l'esportazione», il cui espletamento è obbligatorio per acquistare il diritto alla restituzione. D'altro canto, essa non costituisce la prova dell' esportazione, ma consente soltanto alla Commissione di fare previsioni il più possibile attendibili circa le probabili esportazioni. Allo stato attuale del diritto comunitario, la mancanza della licenza non impedisce quindi, se non nel caso di prefissazione, il sorgere del diritto alla restituzione. Questa tesi corrisponde, del resto, a quanto affermato dalla Corte di giustizia nella sentenza 5-71 (Racc. 1971, pagg. 1083-1096, 11o punto della motivazione)3.

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › c) Sulla terza questione

paragrafo 1
L'attrice nella causa principale sostiene che, nel suo caso, dovrebbe comunque essere attribuita la restituzione relativa al prodotto di base (orzo), poiché non vi è alcuna differenza sostanziale, quanto alla composizione, fra l'orzo ed i chicchi schiacciati di orzo.
paragrafo 2
Il convenuto nella causa principale osserva che il diritto ad una restituzione all'esportazione esiste soltanto qualora il prodotto esportato corrisponda ad una delle designazioni e delle sottovoci della tariffa doganale comune per le quali i regolamenti della Commissione vigenti alla data dell'esportazione contemplassero una determinata aliquota di restituzione, ovvero qualora detta aliquota sia stata prefissata in una licenza appositamente rilasciata per il prodotto considerato.
paragrafo 3
La Commissione sostiene, per quanto riguarda il fondamento del diritto alla restituzione, che l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali non contempla le restituzioni come uno strumento permanente, da usare senza tener conto della situazione del mercato, ma consente ch'esse vengano attribuite solo in quanto ciò sia necessario per la formazione di un prezzo che renda possibile l'esportazione e lo smercio dei prodotti sul mercato mondiale.
paragrafo 4
Le restituzioni vengono quindi espressamente stabilite in un apposito atto della Commissione. Il regolamento n. 120/67 non sancisce, in materia di restituzioni, alcun principio secondo cui, qualora nessuna restituzione sia stata fissata per un prodotto trasformato, l'esportatore di tale prodotto dovrebbe fruire della restituzione in vigore per il corrispondente cereale di base. I regolamenti adottati dalla Commissione per stabilire le restituzioni — come, ad esempio, il regolamento n. 1383/72, da applicare nella fattispecie — sono perciò caratterizzati dalla minuziosa specificazione dei prodotti che possono fruire di una restituzione, e delle aliquote ad essi relative.
paragrafo 5
L'esportatore può quindi far valere un diritto soggettivo alla restituzione solo qualora la merce da esso esportata potesse essere classificata in una delle categorie di prodotti per i quali, al momento dell' esportazione, era in vigore una determinata aliquota di restituzione. Ammesso che abbia esportato «orzo schiacciato», della voce doganale 11.02 E I a) 1, l'attrice nella causa principale non ha diritto ad alcuna restituzione, poiché la suddetta merce non figura nell'elenco in cui, nel regolamento n. 1383/72, sono fissate le restituzioni. Neppure l'orientamento seguito dal Bundesfinanzhof nella sentenza 13 gennaio 1970 può servire a far riconoscere all'attrice il diritto alla restituzione per l'esportazione di orzo schiacciato. Dall'ordinanza di rinvio si può infatti desumere che le licenze presentate dall'interessata indicavano in modo chiaro ed univoco che i prodotti di cui trattasi dovevano essere classificati sotto la voce doganale 11.02 E I b) 1; nelle licenze stesse erano prefissate le aliquote di restituzione vigenti in forza del regolamento n. 1383/72. Questo testo, però, non contempla alcuna restituzione per l'orzo schiacciato. La dichiarazione contenuta nella licenza era quindi inesatta, e non poteva attribuire alcun diritto all'attrice.
paragrafo 6
Né nel diritto tedesco, né in quello comunitario esiste alcun principio secondo cui la Comunitá dovrebbe, per ragioni di equità, versare restituzioni non espressamente contemplate dalla legge. Un siffatto regime eccezionale potrebbe essere applicato solo qualora, nell'interesse pubblico, siano state emanate norme le quali influiscano negativamente su determinate situazioni giuridiche riconosciute e tutelate ed impongano agl'interessati un sacrificio eccessivo. Esso non potrebbe, poi, servire ad evitare inconvenienti che rientrino nell'esclusiva responsabilità dell'interessato.
paragrafo 7
La Commissione propone quindi di risolvere in senso negativo la terza questione.
paragrafo 8
L'attrice nella causa principale non ha aderito all'invito della Corte, di produrre in causa la perizia di cui essa faceva menzione nelle sue osservazioni scritte.
paragrafo 9
L'attrice nella causa principale, rappresentata dall'aw. Modest, del foro di Amburgo, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal proprio consigliere giuridico sig. Kalbe, in qualità d'agente, hanno presentato osservazioni orali nell'udienza del 10 marzo 1976.
paragrafo 10
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 1o aprile 1976.

SENTENZA › In diritto

paragrafo 1
1/4 Con ordinanza 29 agosto 1975, pervenuta in cancelleria il 3 ottobre successivo, il Finanzgericht di Amburgo ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, talune questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione della sottovoce 11.02 E I a) 1 della tariffa doganale comune. Dette questioni sono state sollevate nel corso di una causa relativa all'esportazione di 4 partite di una merce dichiarata dall'attrice come «fiocchi di orzo», di cui al numero di nomenclatura 11.02 E I b) 1 (bb), e classificata invece dal convenuto, in seguito ad analisi dei campioni prelevati dalle partite esportate, come «orzo schiacciato», di cui alla sottovoce 11.02 E I a) 1. Il convenuto rifiutava il versamento della restituzione sulla suddetta esportazione, in quanto l'allora vigente regolamento della Commissione 30 giugno 1972, n. 1383, che fissava le restituzioni da applicare all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso (GU n. L 149, pag. 30), non contemplava alcuna restituzione per l'orzo schiacciato. Inoltre, esso respingeva la domanda dell'attrice, intesa ad ottenere le restituzioni relative ai fiocchi di orzo (sottovoce doganale 11.02 E I b) 1) ed all'orzo (voce doganale 10.03), per il motivo che l'esportazione non riguardava questi prodotti.
paragrafo 3
6/8 Poiché il testo stesso della tariffa doganale comune non contiene una definizione delle espressioni «fiocchi di orzo» ed «orzo schiacciato», e dalla struttura della voce doganale 11.02 non si può desumere direttamente se la produzione dei fiocchi implichi un previo trattamento di mondatura, è necessario ricorrere alle note esplicative della nomenclatura di Bruxelles. Queste definiscono i «chicchi mondati» — nota n. 3 della voce doganale 11.02 — come «chicchi che sono stati parzialmente privati del loro involucro corticale (pericarpo) e, nel caso specifico dei chicchi di orzo vestito (cfr. nota esplicativa alla voce 10.03), quelli che sono stati liberati dalle glumelle o brattee ad essi strettamente aderenti anche dopo la battitura o la vagliatura; nei chicchi mondati, la mandorla farinosa è generalmente visibile». Per «fiocchi (principalmente di avena e d'orzo)» la nota 6 alla voce 11.02 precisa che si devono intendere i «chicchi frantumati o schiacciati, che conservano ancora parte dell'involucro corticale. Il fatto ch'essi abbiano subito, come spesso avviene, un trattamento a caldo o un processo di laminazione con cilindri ad alta temperatura non li esclude da questa nozione».
paragrafo 4
9/12 Da quanto precede si desume che la produzione dei fiocchi implica un trattamento di mondatura, consistente nel privare i chicchi di una parte dell'involucro corticale. Le note esplicative della tariffa doganale delle Comunità europee — a prescindere dalla circostanza ch'esse sono entrate in vigore in epoca posteriore a quella in cui sono avvenuti i fatti di cui è causa — accolgono d'altronde la stessa interpretazione, stabilendo quanto segue: «I fiocchi che appartengono a questa sottovoce sono cereali mondati e schiacciati, che conservano spesso ancora una parte della loro pellicola». Su tale definizione non ha d'altronde alcuna incidenza il fatto che i chicchi siano stati sottoposti ad un procedimento più o meno complesso di frantumazione o laminazione. L'orzo schiacciato si ottiene invece mediante un procedimento in cui i chicchi subiscono semplicemente una modifica nel loro aspetto esteriore, ma per lo più non perdono le brattee, che — secondo le note esplicative di Bruxelles — sono «ad essi strettamente aderenti anche dopo la battitura o la vagliatura».
paragrafo 7
15/18 L'art. 12 del regolamento del Consiglio 13 giugno 1967, n. 120, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU 1967, pag. 2269), dispone che tutte le esportazioni comunitarie sono subordinate alla presentazione di una licenza, che viene rilasciata a condizione che venga costituito un deposito cauzionale inteso a garantire l'impegno di esportare durante il periodo di validità della licenza stessa, deposito che viene incamerato qualora l'operazione non venga realizzata entro detto termine. A parte questo, il regolamento stabilisce, all'art. 16, che, nella misura necessaria per consentire l'esportazione sulla base dei corsi e dei prezzi dei prodotti sul mercato mondiale, la differenza tra questi corsi o prezzi ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione. Le due norme suddette hanno diverso oggetto; ai sensi dell'art. 14, n. 2, del regolamento della Commissione 10 luglio 1970, n. 1373, «che stabilisce modalità comuni di applicazione per il regime dei titoli di importazione e di esportazione e dei certificati di fissazione anticipata relativi a prodotti agricoli soggetti ad un regime di prezzo unico» (GU n. L 158, del 20 luglio 1970, pag. 1), le uniche conseguenze dell'esportazione di merci non corrispondenti alle indicazioni contenute nella licenza sono l'obbligo, imposto agli Stati membri interessati, d'informarne la Commissione, e l'eventuale incameramento della cauzione. D'altra parte, secondo l'art. 1, n. 2, del regolamento della Commissione 21 dicembre 1967, che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all' esportazione nel settore dei prodotti soggetti ad un regime di prezzo unico (GU n. L 314, del 23 dicembre 1967, pag. 9), con l'accettazione dell'atto mediante il quale il richiedente manifesta la propria volontà di procedere all' esportazione fruendo della restituzione si considerano espletate le formalità doganali per l'esportazione.
paragrafo 10
21/23 La restituzione viene attribuita soltanto qualora il prodotto esportato sia menzionato nell'allegato dei regolamenti che fissano le aliquote. Secondo quanto risulta dal surricordato regolamento n. 1383/72, per l'orzo schiacciato non era stata prevista, a quell'epoca, alcuna aliquota di restituzione. Né esiste alcuna norma la quale, in tal caso, contempli almeno l'attribuzione della restituzione relativa ai prodotti di base.
punto 5
Il giudice a quo chiede in primo luogo se, nella tariffa doganale comune, la sottovoce 11.02 E I a) 1 («cereali schiacciati: orzo») si distingua dalla sottovoce 11.02 E I b) 1 («fiocchi di orzo») per il fatto che i fiocchi di orzo, a differenza dei chicchi schiacciati dello stesso cereale, devono essere ottenuti da orzo mondato (decorticato), ovvero la differenza tra le due suddette sottovoci doganali consista semplicemente nel fatto che, per ottenere i fiocchi, l'orzo, non previamente mondato, viene sottoposto ad un processo di trasformazione (frantumazione o laminazione) più complèsso di quello mediante il quale si ottiene l'orzo schiacciato, ed in cui i chicchi del cereale perdono una parte del pericarpo.
punto 13
La questione va quindi risolta nel senso che i «fiocchi» di orzo, della sottovoce doganale 11.02 E I b) 1 si ottengono da chicchi previamente sottoposti alla mondatura, trattamento in cui essi perdono una parte dell'involucro corticale; ciò che li distingue dall' «orzo schiacciato», della sottovoce 11.02 E I a) 1, non è perciò la perdita di una parte dell'involucro stesso durante il procedimento di trasformazione.
punto 14
Per il caso che la prima questione venga risolta accogliendo la prima alternativa, si chiede poi se l'art. 12, n. 1, del regolamento n. 120/67 (secondo cui tutte le esportazioni comunitarie di prodotti di cui all'art. 1 sono subordinate alla presentazione di una licenza d'esportazione), in relazione all'art. 2, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1373/70 (secondo cui la licenza d'esportazione autorizza ed obbliga ad esportare la quantità netta dei prodotti ivi indicata, durante il periodo di validità della licenza stessa), vada interpretato nel senso che il diritto ad una restituzione all'esportazione, ai sensi dell'art. 16 del regolamento n. 120/67 e degli artt. 1 e 3 del regolamento n. 1041/67, sussiste anche qualora sia stato esportato un prodotto diverso da quello per cui è stata rilasciata la licenza d'esportazione.
punto 19
Di conseguenza, la questione va risolta nel senso che il diritto alla restituzione può sussistere anche qualora il prodotto esportato sia diverso da quello per cui è stata rilasciata la licenza.
punto 20
Per il caso che la seconda questione venga risolta in senso affermativo, si chiede infine se, qualora per il prodotto effettivamente esportato (orzo schiacciato, della sottovoce doganale 11.02 E I a) 1) non sia stata fissata, per il periodo da prendere in considerazione, alcuna aliquota di restituzione, il diritto a quest'ultima sussista relativamente al prodotto di base, da cui è stato ottenuto quello esportato, e per il quale è prevista una restituzione (orzo, della sottovoce doganale 10.03).
punto 24
La terza questione va perciò risolta negativamente.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

paragrafo 1
25/26 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunziarsi sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE, pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht di Amburgo con ordinanza 29 agosto 1975, afferma per diritto: 1o I «fiocchi» di orzo, della sottovoce doganale 11.02 E I b) 1 si ottengono da chicchi previamente sottoposti alla mondatura, trattamento in cui essi perdono una parte dell'involucro corticale; ciò che li distingue dall' «orzo schiacciato» , della sottovoce 11.02 E I a) 1, non è perciò la perdita di una parte dell'involucro stesso durante il procedimento di trasformazione. 2o L'art. 16 del regolamento n. 120/67; e gli artt. 1 e 3 del regolamento n. 1041/67 possono essere interpretati nel senso ch'essi attribuiscono il diritto ad una restituzione all'esportazione, anche qualora il prodotto esportato sia diverso da quello per cui è stata rilasciata la licenza. 3o Qualora, per il periodo di tempo da prendere in considerazione, non sia stata fissata alcuna aliquota per il prodotto effettivamente esportato, non sussiste alcun diritto a fruire di una restituzione.

Firme

Lecourt Kutscher O'Keeffe Donner Mertens de Wilmars Pescatore Sørensen Mackenzie Stuart Capotorti Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, l'8 aprile 1976. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente R. Lecourt

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