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Sez. 2, Sentenza n. 4700 del 25/02/1988 Ud. (dep. 14/04/1988) Rv. 178150 - 01

ARMI - IN GENERE - GIOCATTOLI RIPRODUCENTI ARMI - PRESCRIZIONI CONCERNENTI LA FABBRICAZIONE E L'OBBLIGO DI OCCLUSIONE DELLA CANNA CON TAPPO ROSSO - DESTINATARI.*
Stato
decisa il 1988-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178150-01

ARMI - IN GENERE - GIOCATTOLI RIPRODUCENTI ARMI - PRESCRIZIONI CONCERNENTI LA FABBRICAZIONE E L'OBBLIGO DI OCCLUSIONE DELLA CANNA CON TAPPO ROSSO - DESTINATARI.*

L'art. 5 della legge 18 aprile 1975 n. 110 contempla due distinte ipotesi criminose, quella prevista al quarto comma che, riguardando caratteristiche intrinseche del giocattolo riproducente un'arma, può essere realizzata esclusivamente da chi fabbrica il giocattolo senza osservare le Disposizioni attinenti all'impiego di determinate tecniche e materiali, e quella prevista al quinto comma che, riferendosi ad una caratteristica esteriore del giocattolo ("tappo rosso"), può essere realizzata sia dal fabbricante, sia da colui che abbia comunque la disponibilità di un giocattolo riproducente un'arma da sparo, priva, all'estremità della canna, del visibile tappo rosso. (V mass n 177112; (V mass n 176942; (V mass n 176888; (V mass n 176477).*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)