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Sez. U, Sentenza n. 2359 del 09/02/2015 (Rv. 634259 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Condotta antisindacale - Azione ex art. 28 statuto lavoratori - Rapporto d'impiego pubblico non contrattualizzato - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
Stato
decisa il 2015-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634259-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI

Sono assoggettate alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie promosse dalle associazioni sindacali ai sensi dell'art. 28 dello statuto dei lavoratori, anche quando la condotta antisindacale afferisca ad un rapporto di pubblico impiego non contrattualizzato e che incida non solo sulle prerogative sindacali dell'associazione ricorrente ma anche sulle situazioni soggettive individuali dei pubblici dipendenti.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 11/04/2000 num. 83 art. 4, Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 69 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 29 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)