Sez. U, Ordinanza n. 20161 del 24/09/2010 (Rv. 614523 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Condotta antisindacale - Azione ex art. 28 Stat. Lav. - Rapporto d'impiego pubblico non contrattualizzato - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI
Sono assoggettate alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie promosse dalle associazioni sindacali ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori, anche quando la condotta antisindacale afferisca ad un rapporto di pubblico impiego non contrattualizzato ed che incida non solo sulle prerogative sindacali dell'associazione ricorrente ma anche sulle situazioni soggettive individuali dei pubblici dipendenti. (Regolamento preventivo di giurisdizione relativo alla denuncia di condotta antisindacale nei confronti della Banca d'Italia).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 25, Legge 12/06/1990 num. 146 art. 6 com. 1, Legge 11/04/2000 num. 83 art. 4, Legge Cost. 20/05/1970 num. 300 art. 28, Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 69 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 29 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)