Sez. L, Sentenza n. 7106 del 28/08/1987 (Rv. 455261 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - MANCATA COMPARIZIONE ALLA PRIMA UDIENZA DELLO APPELLANTE - ART. 348, SECONDA IPOTESI, PRIMO COMMA COD. PROC. CIV. - INAPPLICABILITÀ - CONSEGUENZE - OBBLIGO DEL GIUDICE DI APPELLO DI PRONUNCIARSI NEL MERITO - SUSSISTENZA - FISSAZIONE DI UN'UDIENZA DI RINVIO - MANCATA COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE ANCHE NELLA NUOVA UDIENZA - IMPROCEDIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - MANCATA COMPARIZIONE ALLA PRIMA UDIENZA DELLO APPELLANTE - ART. 348, SECONDA IPOTESI, PRIMO COMMA COD. PROC. CIV. - INAPPLICABILITÀ - CONSEGUENZE - OBBLIGO DEL GIUDICE DI APPELLO DI PRONUNCIARSI NEL MERITO - SUSSISTENZA - FISSAZIONE DI UN'UDIENZA DI RINVIO - MANCATA COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE ANCHE NELLA NUOVA UDIENZA - IMPROCEDIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE.*
Nel rito speciale del lavoro, ove l'appellante (che dopo aver depositato il ricorso abbia provveduto anche alla regolare instaurazione del contraddittorio) non compaia all'udienza di discussione, non è applicabile la disciplina prevista dall'art. 348, cod. proc. civ., per il rito ordinario, e, pertanto, il giudice dell'impugnazione, non essendogli consentito il mero rinvio della causa, deve pronunciarsi nel merito senza rinviare la causa ad udienza successiva, né dichiarare immediatamente l'improcedibilità del gravame. Nel caso in cui, invece, abbia erroneamente disposto un'udienza di rinvio, ciò determina una mera irregolarità processuale, che non può giustificare, neppure nel caso di non comparizione dell'appellante anche in detta nuova udienza, la pronuncia di improcedibilità dell'impugnazione, fermo sempre rimanendo il potere-dovere del giudice di secondo grado di decidere nel merito l'impugnazione stessa. (Conf 104/87, mass n 449894; (Conf 6526/86, mass n 448681; (Conf 2845/85, mass n 440605; (Conf 1884/82, mass n 419727).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 309 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)