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Sez. U, Sentenza n. 1884 del 26/03/1982 (Rv. 419727 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE - NUOVO RITO DEL LAVORO - MANCATA COMPARIZIONE ALLA PRIMA UDIENZA DELL'APPELLANTE GIÀ COSTITUITO - ART. 348, SECONDA IPOTESI, COD. PROC. CIV. - INAPPLICABILITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1982-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419727-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE - NUOVO RITO DEL LAVORO - MANCATA COMPARIZIONE ALLA PRIMA UDIENZA DELL'APPELLANTE GIÀ COSTITUITO - ART. 348, SECONDA IPOTESI, COD. PROC. CIV. - INAPPLICABILITÀ - CONSEGUENZE.*

La lacuna relativa alla disciplina, nel nuovo rito del lavoro, dell'inattività delle parti, rispetto alla quale il rito ordinario provvede sia per il giudizio di primo grado (artt. 181 e 309 cod. proc. civ.) che per quello di appello (art. 348 cod. proc. civ.), non è colmabile, attese le peculiarità strutturali e funzionali del processo delineato dalla legge n. 533 del 1973, mediante l'applicazione analogica delle Disposizioni citate. In particolare, nel giudizio di appello disciplinato dal nuovo rito del lavoro - mentre è escluso che possa configurarsi la prima delle ipotesi considerate dal primo comma dell'art. 348 cod. proc. civ. (mancata Costituzione dell'appellante fino alla prima udienza davanti all'istruttore), non essendo prevista la figura del giudice istruttore e realizzandosi la proposizione dell'impugnazione e la Costituzione dell'appellante con il deposito del ricorso - non può trovare applicazione la disposizione relativa alla seconda situazione prevista dallo stesso primo comma dell'articolo citato (mancata comparizione alla prima udienza davanti all'istruttore dell'appellante già costituito), in quanto il rinvio della causa ad una nuova udienza non avrebbe giustificazione diversa dall'assenza dell'appellante e, pertanto, infrangerebbe il divieto delle udienze di mero rinvio. Ne consegue che, ove l'appellante non comparisca all'udienza di discussione, il collegio deve decidere nel merito l'impugnazione, e non già rinviare la causa ad una prossima udienza o pronunciare immediatamente l'improcedibilità del gravame. (V 6267/81, mass n 417072, in senso contrario; (V 3842/81, mass n 414486; (V 6287/80, mass n 410022; (V 201/80, mass n 403594; (V 32/80, mass n 403402).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 309 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)