Sez. 1, Sentenza n. 2592 del 25/10/1966 (Rv. 324993 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - IMPEDIMENTO DI FATTO ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO - IRRILEVANZA.*
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - IMPEDIMENTO DI FATTO ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO - IRRILEVANZA.*
La disposizione dell'art 2935, cod civ secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto puo essere fatto valere, va intesa nel senso che la prescrizione non decorre se esistono impedimenti legali, non avendo influenza sul decorso di essa gli impedimenti di fatto del titolare del diritto o l'ignoranza da parte del medesimo circa il proprio diritto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)