Sez. 2, Sentenza n. 2165 del 26/06/1972 (Rv. 359418 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - IMPEDIMENTI DI MERO FATTO - IRRILEVANZA - IGNORANZA DEL PROPRIO DIRITTO DA PARTE DEL TITOLARE - IRRILEVANZA.*
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - IMPEDIMENTI DI MERO FATTO - IRRILEVANZA - IGNORANZA DEL PROPRIO DIRITTO DA PARTE DEL TITOLARE - IRRILEVANZA.*
L'art 2935 cod civ, disponendo che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto puo essere fatto valere, si riferisce soltanto alla possibilita legale, e non anche alla possibilita materiale, di esercitare il diritto, con la conseguenza che, agli effetti previsti da detta norma, non puo attribuirsi rilievo, onde escludere il decorso della prescrizione, ai semplici impedimenti di fatto, che non siano espressamente previsti dalla legge quali cause impeditive della prescrizione, tra cui non rientra la mancata conoscenza del proprio diritto da parte del rispettivo titolare, sia essa colpevole o meno, che non sia imputabile al fatto doloso della controparte. (V 1482'71, mass n 351802; 1401'70, mass n 347180) (V 2638'69, mass n 342277; 873'67, mass n 327039) (V 2797'66, mass n 325329; 2592'66, mass n 324993) (V 2130'66, mass n 324148).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)