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Sez. 2, Sentenza n. 2805 del 02/10/1972 (Rv. 360500 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - VALORE DI TRANSAZIONE O DI RINUNZIA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1972-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360500-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - VALORE DI TRANSAZIONE O DI RINUNZIA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

La quietanza a saldo, sottoscritta dal prestatore di lavoro, non ha, di regola, natura negoziale di rinunzia o di transazione, in quanto esprime la sola convinzione dell'interessato di essere stato soddisfatto di tutti i suoi diritti, sicche, ogni qualvolta risulti errata tale convinzione, il lavoratore e senz'altro facoltato a richiedere la tutela giurisdizionale dei crediti che non siano stati effettivamente estinti. Tuttavia la cosiddetta quietanza liberatoria, in concorso di determinate circostanze, puo assumere valore di transazione o di rinunzia. (nella specie, la somma ricevuta dal prestatore di lavoro all'atto della liquidazione comprendeva anche una parte che veniva corrisposta espressamente a titolo d'integrazione liberale di ogni e qualsiasi differenza retributiva e di liquidazione che potesse emergere, e cio dimostrava chiaramente, secondo l'affermazione dei giudici di merito condivisa dalla suprema Corte, che il fine della corresponsione di tale somma era quello di evitare l'insorgere di una lite tra le parti in relazione alla indennita di anzianita relativa al periodo in cui il lavoratore, che al momento della cessazione del rapporto aveva la qualifica di impiegato, aveva prestato la propria opera come operaio. Con l'ulteriore conseguenza che l'espressione contenuta nella quietanza a saldo: 'con l'avvenuta ricezione di detta somma S'intendeva completamente soddisfatto anche in via di transazione e con rinunzia ad ogni piu ampia pretesà non poteva essere considerata mera clausola di stile). (Conf 638'72, mass n 356698).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)