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Sez. 2, Sentenza n. 638 del 06/03/1972 (Rv. 356698 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - ERRONEO GIUDIZIO DEL DICHIARANTE - TUTELA GIURISDIZIONALE DEI CREDITI DEL LAVORATORE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1972-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356698-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - ERRONEO GIUDIZIO DEL DICHIARANTE - TUTELA GIURISDIZIONALE DEI CREDITI DEL LAVORATORE - AMMISSIBILITA.*

La dichiarazione del lavoratore di aver ricevuto una somma a saldo di ogni spettanza esprime soltanto la convinzione del lavoratore stesso di essere stato soddisfatto di tutti i suoi diritti, con la conseguenza che quando tale convinzione risulti errata, il dichiarante e senza altro autorizzato a chiedere la tutela giurisdizionale per i crediti che non siano stati effettivamente estinti. (Conf 1565'69, mass n 340451; 3388'68, mass n 336438).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)