Sez. 1, Sentenza n. 3289 del 28/04/1999 Cc. (dep. 15/06/1999) Rv. 213728 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE | Vizio della motivazione - Limiti del sindacato di legittimità - Indicazione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE
Il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato incontra il preciso limite testuale posto dall'art. 606, lett. e)- cod. proc. pen., con la conseguenza che eventuali vizi argomentativi non possono essere derivati né da diversa valutazione del compendio indiziario, né dal richiamo del contenuto di atti di indagine. (Fattispecie in tema di ricorso avente ad oggetto richiesta di sindacato sulla valutazione del contenuto di conversazioni telefoniche, utilizzate per un provvedimento di coercizione personale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 1 lett. E
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)