Sez. 4, Sentenza n. 9944 del 27/04/2000 Ud. (dep. 22/09/2000) Rv. 217255 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA | Giudizio davanti alla Corte di cassazione - Cognizione della Corte - Intervenuta prescrizione del reato - Accertamento di una causa di proscioglimento nel merito - Emergenza dalla sentenza - Necessità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA
In presenza della causa estintiva della prescrizione, l'obbligo di declaratoria di una più favorevole causa di proscioglimento ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. da parte della Corte di Cassazione richiede il controllo unicamente della sentenza impugnata, nel senso che gli atti dai quali può essere desunta la sussistenza della causa più favorevole sono costituiti unicamente dalla predetta sentenza, in conformità con i limiti di deducibilità del vizio di mancanza o manifesta illogicità di motivazione, che, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), deve risultare dal testo del provvedimento impugnato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 1 lett. E
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)