Sez. L, Sentenza n. 8908 del 19/08/1991 (Rv. 473547 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare | Rinnovazione del licenziamento disciplinare successivo ad altro affetto da nullità - Requisito della tempestività - Accertamento - Criteri - Fattispecie.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare
Nell'ipotesi di rinnovazione del provvedimento di licenziamento disciplinare, intimato successivamente ad altro affetto da nullità perché non preceduto dalla contestazione scritta dell'addebito, il requisito della tempestività del nuovo atto di recesso va riferito alla necessità di correlare in maniera non dubbia e mediante elementi oggettivi il provvedimento del datore di lavoro alla causa nella quale trova legale giustificazione, con il riscontro della insussistenza di un comportamento del datore stesso incompatibile con la manifestata volontà di recedere dal rapporto. (Nella specie, la decisione dei giudici di merito, confermata dalla S.C., ha ritenuto sussistente tale requisito in un caso in cui il licenziamento era stato intimato dopo diversi mesi dai fatti accertati all'epoca del primo provvedimento, tenendo conto del disposto allontanamento dal posto di lavoro, del tempo trascorso per l'impugnativa stragiudiziale e dalla successiva formale contestazione degli addebiti).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)