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Sez. L, Sentenza n. 9386 del 06/09/1995 (Rv. 493930 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Vizio di forma - Reiterazione del provvedimento - Ammissibilità - Requisito della tempestività - Operatività - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1995-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493930-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

Il licenziamento disciplinare nullo per vizio di forma può essere (anche più volte) reiterato, non potendo costituire ostacolo alla sua reiterazione la necessità della sussistenza del requisito della tempestività del recesso; tale tempestività va infatti esclusivamente riferita alla necessità di correlare in modo inequivoco il provvedimento del datore di lavoro alla causa posta a fondamento dello stesso nonché al riscontro della insussistenza di un comportamento del datore di lavoro incompatibile con la volontà di recedere dal rapporto. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto tempestivo il nuovo licenziamento intimato quindici giorni dopo la sentenza del pretore che aveva dichiarato nullo, per vizio di forma, il precedente licenziamento disciplinare, affermando che in tal caso la tempestività doveva essere riferita non già ai fatti contestati ma alle vicende che avevano imposto il rinnovo - e cioè al momento dell'accertamento dell'illegittimità del precedente licenziamento - ed alla mancanza di inerzia del titolare del potere disciplinare).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)