Sez. 1, Ordinanza n. 3477 del 22/09/1992 Cc. (dep. 15/10/1992) Rv. 192041 - 01
Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - In genere | Provvedimento che rigetta la richiesta di intercettazioni - Inoppugnabilità.
Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - In genere
In virtù del principio di tassatività delle impugnazioni, desunto dall'art. 568 cod. proc. pen., il provvedimento con cui il G.I.P. rigetta la richiesta di intercettazione telefonica avanzata dal P.M. è inoppugnabile non essendo previsto contro di esso alcun mezzo di gravame.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)