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Sez. 3, Sentenza n. 3910 del 22/06/2016 Cc. (dep. 27/01/2017) Rv. 269065 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Provvedimento che rigetta la richiesta di intercettazioni - Impugnabilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-06-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269065-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE

Non è impugnabile il rigetto, da parte del Giudice per le indagini preliminari, della richiesta di autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione, non essendo previsto contro tale provvedimento alcun mezzo di gravame, nè potendosene ipotizzare alcuna abnormità tanto sotto il profilo strutturale, essendo il provvedimento manifestazione del potere legittimo del G.i.p., quanto sul piano funzionale, poichè il diniego non può determinare la stasi del procedimento nè l'impossibilità di proseguirlo, atteso che l'intercettazione è solo una delle tante modalità di ricerca della prova.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)