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Sez. 3, Sentenza n. 6216 del 16/11/1988 (Rv. 460565 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - CONTRATTI SOGGETTI A PROROGA RELATIVI AD IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CANONE - AUMENTO PREVISTO DALLA PREDETTA LEGGE - MOMENTO DI RIFERIMENTO - CONTRATTO INIZIALE.*
Stato
decisa il 1988-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460565-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - CONTRATTI SOGGETTI A PROROGA RELATIVI AD IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CANONE - AUMENTO PREVISTO DALLA PREDETTA LEGGE - MOMENTO DI RIFERIMENTO - CONTRATTO INIZIALE.*

In tema di aumento del canone dei contratti in corso soggetti a proroga, relativi a locazioni non abitative, nella applicazione degli artt. 67 e 68 legge 27 luglio 1978 n. 392, si deve avere riguardo ai contratti originari che hanno dato vita al rapporto di locazione, e non a quelli successivi che si sono limitati ad assicurare la continuazione del rapporto già sorto e che ne costituiscono la rinnovazione, la novazione o la sostituzione: evenienze, nel novero delle quali rientrano anche la cessione del contratto di locazione e la sublocazione. (Conf 3496/1984, mass n 435508, sulla prima parte della massima; (Conf 6883/1983, mass n 431546, sulla prima parte della massima).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 67 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 68 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)