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Sez. 1, Sentenza n. 6670 del 05/05/1983 Ud. (dep. 14/07/1983) Rv. 159947 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - IN GENERE - LEGGE 14 OTTOBRE 1974 N. 497, ART. 14 - MODIFICA DELLA PRECEDENTE DISCIPLINA - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1983-05-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159947-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - IN GENERE - LEGGE 14 OTTOBRE 1974 N. 497, ART. 14 - MODIFICA DELLA PRECEDENTE DISCIPLINA - EFFETTI.*

L'art. 14 legge 14 ottobre 1974 n. 497, sostituendo l'art. 7 legge 2 ottobre 1967 n. 895, ha innovato, in relazione alle armi comuni da sparo, la materia per quanto riguarda la condotta già prevista dagli artt. 695 e U.C., trasformando tra l'altro in delitti i reati contravvenzionali. Ne consegue che l'art. 697 cod. pen. continua a trovare applicazione solo per le "armi non contemplate" dalla legge speciale, ossia per quelle (come le armi bianche) non qualificabili né armi comuni da sparo né armi da guerra o tipo guerra né per le munizioni per armi comuni da sparo delle quali non è cenno nel citato art. 14.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 695, Cod. Pen. art. 697 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 7 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)