Sez. 1, Sentenza n. 9958 del 10/05/1984 Ud. (dep. 14/11/1984) Rv. 166626 - 01
ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - MUNIZIONI - REATO CONFIGURABILE - NORMA DI CUI ALL'ART. 697, PRIMO COMMA COD. PEN. - APPLICABILITÀ - SUCCESSIONE DI LEGGE - MODIFICA ALL'ART. 697 DA PARTE DELL'ART. 7 LEGGE N. 895 DEL 1967 - IRRILEVANZA - CONTENUTO DELLA MODIFICA.*
ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - MUNIZIONI - REATO CONFIGURABILE - NORMA DI CUI ALL'ART. 697, PRIMO COMMA COD. PEN. - APPLICABILITÀ - SUCCESSIONE DI LEGGE - MODIFICA ALL'ART. 697 DA PARTE DELL'ART. 7 LEGGE N. 895 DEL 1967 - IRRILEVANZA - CONTENUTO DELLA MODIFICA.*
La detenzione illegale di munizioni per armi comuni da sparo integra il reato di cui all'art. 697 primo comma cod. pen. anche dopo la modifica dell'art. 7 della legge n. 895 del 1967, in virtù dello art. 14 della legge n. 497 del 1974. Questa norma, infatti, ha inciso solo sulla sanzione originaria prevista per la contravvenzione, nel senso di triplicarne la misura e di fissare il minimo edittale per l'arresto, senza interferire sul precedente schema sanzionatorio, non ponendo, quindi, alcun ostacolo all'applicazione dell'ammenda, prevista dall'art. 697 cod. pen. in via alternativa all'arresto. (V mass n 159947).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 697 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 7 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)