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Sez. 3, Sentenza n. 2434 del 26/02/1993 (Rv. 481146 - 01)

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - In genere | Comproprietà del fondo confinante con quello posto in vendita - Spettanza a ciascun comproprietario coltivatore diretto - Esercizio indipendente dagli altri comproprietari.
Stato
decisa il 1993-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481146-01

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - In genere

In tema di rapporti agrari, nel caso in cui il fondo confinante con quello posto in vendita appartenga in comproprietà a più persone, il diritto di prelazione o quello succedaneo di riscatto spetta non alla collettività dei comproprietari impersonalmente considerata ma a ciascun comproprietario che sia coltivatore diretto, che lo può esercitare indipendentemente dagli altri comproprietari, senza alcuna rilevanza per il successivo trasferimento della quota di terreno di spettanza di detto comproprietario.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)