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Sez. 3, Sentenza n. 2481 del 06/03/1998 (Rv. 513400 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Comproprietà del fondo contiguo a quello in vendita - Ostatività all'esercizio del riscatto da parte di un contitolare - Esclusione - Assegnazione, nell'eventuale divisione, di una porzione non confinante con il terreno riscattato - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1998-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513400-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE

La comproprietà - anziché la proprietà esclusiva - del fondo contiguo a quello posto in vendita non osta all'esercizio del diritto di riscatto, previsto dagli artt. 8 legge 26 maggio 1965 n. 590 e 7 legge 14 agosto 1971 n. 817, da parte di un comproprietario soltanto, perché, pur se con l'eventuale futura divisione dovesse essergli assegnata - con efficacia retroattiva, stante la natura dichiarativa - una porzione non confinante con il terreno per cui ha esercitato il riscatto, al momento di tale esercizio sussiste la condizione del diritto di proprietà su tutto il fondo, pur se limitato, nel contenuto, dall'analogo diritto degli altri.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 1100, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)