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Sez. 1, Sentenza n. 2018 del 04/06/1976 (Rv. 380839 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - NATURA COMPOSITA - LIQUIDAZIONE - RIFERIMENTO AI MOTIVI DELLA DECISIONE DI DIVORZIO ED AL CONTRIBUTO DI CIASCUN CONIUGE ALLA FORMAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1976-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380839-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - NATURA COMPOSITA - LIQUIDAZIONE - RIFERIMENTO AI MOTIVI DELLA DECISIONE DI DIVORZIO ED AL CONTRIBUTO DI CIASCUN CONIUGE ALLA FORMAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNE - NECESSITA.*

Data la natura non alimentare ma composita, ossia assistenziale, risarcitoria e compensativa, dell'assegno di divorzio, deve essere cassata la sentenza del merito, che ne abbia determinato l'ammontare con riferimento all'inesistenza di uno stato di bisogno del coniuge e di una sproporzione tra le sue condizioni economiche e quelle dell'altro, omettendo di considerare i motivi della decisione di divorzio ed il contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune. (V 256/75, mass n 373462).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)